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Con il 1° ottobre 2024 entra in vigore la Patente a crediti, come previsto dall’art.27 D.lgs. 81/2008, uno strumento di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi relativo alla compliance normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili.

Per ottemperare a tale obbligo, in fase di prima applicazione, risulta necessario inviare per PEC all’Ispettorato Nazionale del lavoro l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernete il possesso dei requisiti per ottenere il rilascio della patente.

 Tale autodichiarazione ha efficacia fino al 31/10/2024 pertanto, entro tale termine, bisogna presentare la domanda di rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, altrimenti non sarà possibile lavorare nel cantiere dal 1/11/2024.

Con la circolare 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative per l’ottenimento della Patente a Crediti.

  • SOGGETTI INTERESSATI

 I soggetti obbligati a richiedere la patente sono le imprese, non necessariamente qualificate come edili e i lavoratori autonomi (comprese le imprese individuali senza lavoratori) che operano -fisicamente- nei cantieri

Sono esclusi, come ribadito dall’art 27 D. lgs 81/2008,

– i soggetti che effettuano le mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) nonché

– le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

2-…..CHE OPERANO NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Per cantieri temporanei e mobili s’intende: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile:

 I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
 Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

  • REQUISITI:

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

 

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; (per i lavoratori autonomi SOLO IN CASO DI UTILIZZO DI ATTREZZATURE PER LE QUALI SIA PREVISTA UNA SPECIFICA FORMAZIONE)
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; (solo per le imprese con lavoratori quindi non per gli autonomi né per imprese senza lavoratori)
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. (per le imprese)

 

Non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati.

 

Il possesso dei requisiti dovrà risultare al momento della presentazione della domanda

 

4 – …….CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI:

4.1– Il possesso dei requisiti sotto evidenziati è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del dpr n. 445/2000:

 a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

b) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità

c) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente

 

4.2– Il possesso di tali requisiti è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del dpr n. 445/2000

 

  1. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  2.  possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; (per le imprese)
  3. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. (per le imprese)

 

5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RILASCIO DELLA PATENTE 

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE. E’ possibile anche delegare terzi (anche i Consulenti del Lavoro) alla presentazione della domanda.

Il Portale sarà accessibile dal 01 ottobre 2024. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Ai fini di una corretta presentazione della domanda è stato ribadito che, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono da considerare lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

 Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività.

5.1- Periodo transitorio

In questa fase di prima applicazione le imprese e lavoratori autonomi possono presentare dal 24/09/2024, un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, sul modello predisposto dall’Ispettorato Nazionale del lavoro, concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva deve essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

 La trasmissione della autocertificazione inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.

Entro tale data l’impresa o il lavoratore autonomo dovrà presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro altrimenti non potrà più lavorare in cantiere dal 1/11/2024.

6- ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

L’azienda o il lavoratore autonomo che presenta la domanda di rilascio della patente ha in dote 30 crediti.

Ulteriori 30 crediti possono essere attribuiti all’azienda in relazione alla storicità dell’azienda.

Al momento del rilascio della patente, sulla base della data di iscrizione alla Camera di Commercio, possono essere riconosciuti un massimo di  ulteriori 10 crediti.

Fino a 5 anni di anzianità di iscrizione zero crediti,

da 5 a 10 anni di anzianità di iscrizione 3 crediti,

da 11 a 15 anni di anzianità di iscrizione 5 crediti,

da 16 a 20 anni di anzianità di iscrizione  8 crediti,

oltre 20 anni di anzianità di iscrizione 10 crediti.

Dopo il rilascio della patente possono essere attribuiti fino un massimo di 20 crediti, 1 ogni 2 anni di attività, se non sono state contestate delle violazioni.

Possono essere riconosciuti ulteriori 40 crediti :

  • per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro fino ad un massimo di 30 crediti:
  • certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
  • investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
  • utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative
  • fino a 10 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:
    • possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
    • applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
    • possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

La domanda di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo quando sarà completata la piattaforma informatica.

7-DECURTAZIONE DEI CREDITI

La decurtazione dei crediti  avviene a seguito di provvedimento definitivo emanato nei confronti del datore di lavoro, dirigente , preposto o lavoratore autonomo, nei casi e nelle misure indicate nell’allegato I-BIS annesso al D.Lgs 81/2008 ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche, omessa vigilanza in ordine alla rimozione o alla modifica dei dispositivi di sicurezza, omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza, omessa elaborazione del documento della valutazione dei rischi, del piano di emergenza ed evacuazione, omessa formazione e addestramento, infortuni accaduti  a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro da cui derivi un’inabilità  temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 gg, o un’assoluta inabilità permanete al lavoro o la morte.)

I provvedimenti sanzionatori devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 01/10/2024 a prescindere che sia stata già eventualmente rilasciata la patente.

Se la patente non è dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare a lavorare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, qualora i lavori già eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto

8- REVOCA DELLA PATENTE

La revoca della patente può essere disposta dall’Ispettorato, qualora quest’ultimo accerti  la dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente. Il controllo può essere fatto d’ufficio o in occasione di accessi ispettivi.

Il provvedimento di revoca non potrà prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo e da una valutazione della gravità dei fatti.

Decorsi 12 mesi dalla revoca l’impresa o il lavoratore autonomo potranno richiedere il rilascio di una nuova patente.

9 – SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Il provvedimento cautelare di sospensione della patente può essere adottato dall’Ispettorato, fino a 12 mesi, qualora si verifichi un infortunio, da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale , e tale evento sia imputabile al datore di lavoro, delegato o dirigente almeno a titolo di colpa grave.

Per colpa grave s’intende una marcata violazione degli obblighi di diligenza specificatamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

La durata della sospensione è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, della gravità delle violazioni in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Avverso al provvedimento di sospensione è prevista la facoltà di presentare ricorso entro 30 gg   dalla notifica. Se l’ente, che ha adottato il provvedimento, non si pronuncia entro 30gg, lo stesso perde efficacia.

10 – SANZIONI NEL CASO DI MANCANZA DELLA PATENTE O DI PATENTE CON MENO DI 15 CREDITI

Nel caso in cui l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non è dotata di almeno 15 crediti, troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere, e comunque non inferiore a 6.000 Euro, non soggetta a diffida, con esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o dell’attestazione di qualificazione SOA, nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

11 – MODALITA’ DI RECUPERO DEI CREDITI

Qualora la patente non sia dotata di un numero di crediti pari o superiore a 15 sarà possibile avviare le procedure per il recupero.

Il recupero è subordinato ad una valutazione positiva di una Commissione territoriale costituita da rappresentanti dell’Ispettorato e dall’Inail tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili delle violazioni, che hanno determinato la decurtazione dei crediti, nonché dei lavoratori occupati nel cantiere.

Oggetto di valutazione positiva, ai fini del recupero dei crediti, potrebbe essere anche l’eventuale realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabiliti dal Decreto Ministeriale 132/2024.

(per es. asseverazione del Modello di Organizzazione e gestione della sicurezza conforme all’art. 30 del D.lgs. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale).

Lo Studio resta a disposizione

 

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