Con il messaggio n. 2842 del 06/08/2021 l’Inps ha comunicato che il legislatore non ha previsto, per l’anno 2021, gli stanziamenti finanziari volti alla tutela della quarantena, nonché per la tutela delle assenze dei lavoratori fragili per il periodo successivo al mese di giugno 2021 e che, pertanto, salvo eventuali ulteriori interventi normativi, l’istituto non potrà procedere con il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia per gli eventi riferiti all’anno in corso.
La normativa in vigore
Il decreto Cura Italia, tra i vari provvedimenti introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19, ha definito come quarantena fiduciaria il periodo di 10 giorni di isolamento per i soggetti che hanno avuto contatti con individui positivi al Covid-19 e, nel fornire tale definizione, ha stabilito che la tutela per questi soggetti fosse quella corrispondente al trattamento economico di malattia, in modo da non penalizzarli rispetto all’assenza obbligata dal luogo di lavoro. Tale trattamento, inoltre, è stato esteso anche ai casi di sorveglianza attiva, precauzionale e con obbligo di permanenza domiciliare.
Successivamente l’Inps, ha chiarito che la tutela prevista, non può essere garantita nei casi in cui i lavoratori si trovino nella condizione di poter svolgere l’attività di lavoro in modalità agile e che, solo in caso di malattia conclamata oppure in caso di impossibilità allo svolgimento del lavoro in modalità agile, si sarebbe potuto applicare il trattamento di malattia.
I vari provvedimenti legislativi che si sono nel frattempo susseguiti, inoltre, hanno introdotto una specifica tutela anche per i lavoratori fragili, per i quali il legislatore ha previsto che, qualora questi ultimi non siano in grado di svolgere la propria attività in modalità agile, abbiano il diritto di assentarsi dal lavoro e vedersi riconoscere il trattamento economico di malattia per il ricovero ospedaliero.
Dubbi interpretativi
Seppur oggi siano state effettuate molteplici sollecitazioni nei confronti del Governo, tra le quali citiamo quella compiuta dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro nei confronti del Ministro Orlando, in seguito alla quale quest’ultimo avrebbe confermato la possibilità di prevedere lo stanziamento di nuove risorse a favore dell’Inps per garantire la copertura economica per i trattamenti di quarantena del 2021 e per la tutela dei lavoratori fragili per i periodi successivi al 30 giugno 2021, con riferimento alla posizione dell’Inps sorgono alcune perplessità che vanno oltre la mancata copertura finanziaria delle norme.
L’art. 26 del DL 18/2020, come anticipato in premessa, ha stabilito che il periodo trascorso in quarantena “dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
Secondo l’interpretazione letterale, quindi, sembra che la norma abbia stabilito che i periodi di quarantena debbano avere una tutela paragonabile alla malattia solo per ciò che riguarda il trattamento economico e non anche per l’applicazione della regola generale dello stato di malattia, la quale prevede che l’indennità sia a carico dell’Inps per un massimo di 180 giorni nell’anno solare con esclusione di alcune categorie come impiegati industria, quadri e dirigenti. Anche la relazione tecnica di accompagnamento al DL 18/2020 fa riferimento al fatto che le nuove tutele sono previste “in deroga alle disposizioni vigenti”.
L’Inps, con il messaggio 2584 del 24/06/2021 si esprime con un’interpretazione restrittiva, prevedendo che “nulla è innovato sotto il profilo previdenziale e contrattuale in merito alla specifica tutela prevista in caso di malattia… riconosciuta… sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore”.
Pertanto, sarebbe stato utile un chiarimento in tal senso, considerato che le norme riguardanti la quarantena e la tutela dei lavoratori fragili sono state emanate in deroga alla normativamente vigente e che l’Inps, invece, ritiene che vadano applicate le regole ordinarie con tutti i limiti imposti per i trattamenti di malattia.
Le possibili conseguenze
Il fatto che la copertura finanziaria attualmente disponibile per i provvedimenti di quarantena garantisca copertura solo per l’anno 2020, mentre quella per i lavoratori fragili copre fino al 30 giugno 2021 crea ulteriori criticità. La più rilevante riguarda il fatto che, nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti di quarantena dal mese di gennaio in poi, oppure indennizzate assenze di lavoratori fragili dal mese di luglio in poi, qualora non venissero stanziati ulteriori fondi a favore dell’Inps, per l’istituto risulterebbe possibile procedere con l’emissione di note di rettifica per il recupero di eventuali indennità di malattia erogate dai datori di lavoro a favore di questi lavoratori.
Inoltre, tale situazione crea notevoli criticità anche per gli operatori del mercato del lavoro, non essendo chiaro come poter considerare i lavoratori assenti in mancanza di tutela.
Infine, occorre considerare che l’eventuale mancanza di copertura per i periodi di quarantena e assenza dei lavoratori fragili, potrebbe indurre i lavoratori a tenere un comportamento imprudente, atto a evitare il provvedimento di quarantena, oppure, a evitare l’assenza dal lavoro pur di preservare i trattamenti economici derivanti dall’attività lavorativa, mettendo così a repentaglio la salute propria e dei colleghi di lavoro.