SMART WORKING 17 06 22

Per fronteggiare la situazione pandemica ancora in essere, in sede di conversione in Legge del Decreto “riaperture” (l. 52/2022 del 19/05/2022 di conv. d.l. 24/2022), è stata prorogata fino al 31 agosto 2022 la possibilità di utilizzare lo smart working per i lavoratori dipendenti attraverso la comunicazione semplificata, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa di riferimento (d.l. 81/2017).

Viene pertanto prorogata di due mesi, rispetto alla data precedentemente individuata del 30 giugno 2022, la possibilità di proseguire con lo smart working nella modalità semplificata, utilizzando esclusivamente la modulistica (template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A partire dal 1° settembre p.v., sarà obbligatorio procedere con la stipula dell’accordo individuale per regolamentare lo svolgimento dell’attività in modalità agile, come espressamente previsto dall’art. 19, comma 1, l. n. 81/2017 (“L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.”).

Tale accordo, dovrà essere definito nel rispetto del quadro di riferimento delineato nel Protocollo Nazionale sul Lavoro agile nel settore privato del 7 dicembre 2021 al quale hanno aderito Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

Con specifico riguardo all’accordo individuale, resta intesa l’esclusione di una possibilità di determinazione unilaterale da parte del datore di lavoro che non potrà imporre la modalità di lavoro agile ai propri dipendenti.

È necessario segnalare, altresì, che la pattuizione sul piano individuale dell’introduzione dello Smart working per i lavoratori, o alcuni di essi, impone necessariamente un’esigenza di cautela da parte del datore di lavoro rispetto all’individuazione dei lavoratori con i quali convenire allo svolgimento della prestazione in modalità agile, al fine di evitare concessioni a favore di alcuni lavoratori che possano essere interpretati come discriminatori o ritorsivi verso altri.

Sarà quindi fondamentale, per evitare eventuali situazioni di questo tipo, in assenza di un accordo collettivo di riferimento, la predisposizione di una policy aziendale che determini in modo chiaro per tutti i lavoratori quali sono i criteri di accesso, quali sono i destinatari potenziali e quali possono essere i criteri di priorità nella concessione della possibilità di svolgere l’attività di lavoro in modalità agile.

Lo studio rimane a disposizione per supportare le imprese che ne avessero la necessità (https://ablabour.it/consulenza-del-lavoro/)

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