E’ possibile sospendere gli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in tema di collocamento mirato per le aziende che accedono alla cassa integrazione con causale Covid-19.
Con la circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, il Ministero del Lavoro chiarisce l’ambito di applicazione della sospensione dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità, a favore delle imprese che si trovino in situazione di difficoltà dovuta all’emergenza Covid-19.
Come evidenziato dal Ministero del lavoro, sulla base di quanto stabilito nella circolare n. 2 del 2010, è possibile estendere l’istituto della sospensione dagli obblighi previsti nell’ambito del collocamento obbligatorio anche alle aziende che accedono agli strumenti di integrazione salariale attivati a causa dell’emergenza Covid-19, in quanto, anche in queste ipotesi, il ricorso a dette procedure denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso per l’azienda l’adempimento degli obblighi in materia di collocamento mirato.
Nella circolare del Ministero del lavoro, viene stabilito che tale l’obbligo è sospeso solo per la durata degli interventi di integrazione salariale, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per singolo ambito provinciale sul quale opera l’unità operativa interessata.
L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per il collocamento mirato, come confermato dal Ministero del Lavoro, è ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti di integrazione salariale attivati per l’emergenza Covid-19.
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