25 03 2022

Si illustrano le novità introdotte dagli ultimi provvedimenti normativi emanati nei giorni scorsi: il primo è il d.l. 21/2022 attraverso il quale è stata prevista la possibilità di erogare buoni carburante a favore dei lavoratori; il secondo, è la circolare Inps n. 43 del 22/03/2022, con la quale è stata data attuazione all’applicazione della riduzione contributiva dello 0,8% a carico dei lavoratori dipendenti introdotta dalla legge di bilancio 2022.

Riduzione contributiva per i lavoratori dipendenti 0,8% Legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 121, l. 234/2020)

La circolare Inps n. 43 del 22/03/2022 ha dato attuazione all’applicazione dell’esonero contributivo dello 0,8% introdotto dalla legge di bilancio 2022, fornendo contestualmente le indicazioni per il recupero degli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e febbraio attraverso la denuncia contributiva dei mesi di marzo, aprile e maggio 2022.

La misura introdotta prevede la riduzione contributiva dello 0,8% solo per l’anno 2022 e riguarda la quota di contributi IVS e spetta a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (35.000 euro l’anno) maggiorato, per il mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Il provvedimento produce effetti direttamente nella busta paga del lavoratore dipendente riducendo la contribuzione dovuta e aumentando, conseguentemente, il netto percepito mensilmente, anche se in misura non particolarmente rilevante.

Infatti, per le retribuzioni pari al massimale di 2.692 euro, la riduzione contributiva realizza un incremento del netto percepito di circa 20 euro su base mensile.

Buoni carburante e nuovi limiti di esenzione per i buoni spesa ex art. 51, comma 3, Tuir (DPR n. 917 del 1986)

Come anticipato in premessa, in data 22 marzo u.s. è entrato in vigore il d.l. 21/2022, il quale, all’art. 2, ha previsto per l’anno in corso la possibilità per i datori di lavoro di erogare a favore dei dipendenti buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, senza che tale importo concorra alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del Tuir (DPR n. 917 del 1986).

Occorre precisare, che il limite previsto per l’anno 2021 per l’erogazione dei buoni spesa previsto per euro 516,46, a partire dal 2022 è tornato ad essere quello previsto per le annualità precedenti all’anno 2021, quindi 258,23 euro annui.

Pertanto, nel tentativo di agevolare datori di lavoro e lavoratori, attraverso tale provvedimento, nel 2022 sarà possibile erogare 258,23 euro in buoni spesa di qualsiasi tipologia e, in aggiunta, ulteriori 200 euro di buoni che potranno essere erogati solo per l’acquisto di carburante.

Nel caso in cui si superasse il limite di 258,23 euro in buoni spesa, oppure si superasse il limite complessivo di 458,23 euro di buoni carburante, l’importo erogato non sarà più considerato esente ai fini del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 3 del Tuir e sarà quindi totalmente assoggettato a imposte e contributi.

Lo studio rimane a disposizione

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