News 13 05 2022

Il tirocinio è un percorso di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura come un rapporto di lavoro subordinato e che non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente.

Si tratta di uno strumento che permette l’inserimento del tirocinante nel mondo del lavoro, permettendo a quest’ultimo di fare un’esperienza all’interno di un ambiente lavorativo e di acquisire la conoscenza diretta di una professione o mestiere, oppure di orientarsi circa le proprie scelte professionali e implementare le sue conoscenze direttamente sul campo.

L’istituto in questione è regolato dai decreti regionali, che stabiliscono limiti e condizioni all’utilizzo, prevedendo anche un compenso minimo.

Per instaurare un tirocinio è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (università, scuole superiori, agenzie per l’impiego…) e il soggetto ospitante (azienda o studio professionale), insieme ad un progetto formativo in cui vengono definite tutte le condizioni di svolgimento oltre ai diritti e doveri delle due parti.

Si distinguono due tipologie di tirocini:

  • Tirocini curricolari, inseriti nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, o previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione. E’ uno strumento dedicato agli studenti iscritti al corso di studio attivato da chi promuove il tirocinio medesimo.
  • Tirocini extra-curricolari, rivolti a soggetti in cerca di occupazione e finalizzati a favorire il contatto diretto con il soggetto ospitante. Queste esperienze puntano ad arricchire il bagaglio di conoscenze del tirocinante, offrendo l’opportunità di inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro e di acquisire nuove competenze professionali.

La fattispecie del tirocinio estivo, che si va ad aggiungere all’ordinario tirocinio così come sopra inteso, è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’art. 60 del D.Lgs. 276/2003 (c.d. “riforma Biagi”) per meglio qualificare le prestazioni di attività lavorativa effettuate negli intervalli tra i vari cicli scolastici, che non trovavano un’autonoma identificazione in un rapporto di lavoro.

Questa tipologia contrattuale è dunque limitata ai tirocini promossi da soggetti abilitati, durante le vacanze estive e coinvolge adolescenti o giovani regolarmente iscritti a cicli di studio.

La norma istitutiva di questi tirocini è stata impugnata dalle regioni e dichiarata poi illegittima per problematiche di competenza esclusiva in materia di formazione professionale alle regioni. Il Ministero del lavoro ha pertanto definito che tali tirocini siano realizzabili solo qualora ciascuna regione provveda a disciplinarne caratteristiche e modalità di esecuzione.

Nello specifico la regione Veneto, promuove dal 2002 tirocini estivi di orientamento rivolti a studenti di Istituti secondari di secondo grado al fine di favorire e sviluppare un importante momento di raccordo tra scuole, formazione professionale e lavoro. L’iniziativa ha una forte valenza formativa e orientativa per i giovani e rappresenta per molti di loro il primo momento di conoscenza del mercato del lavoro senza ostacolarne il proseguimento degli studi o la frequenza scolastica. Ritenuta l’utilità di fornire uno specifico intervento a favore dei giovani e a sostegno della loro entrata consapevole nel mondo del lavoro, la Giunta regionale del Veneto, con Delibera n. 337 del 6 marzo 2012, ha indicato le prescrizioni da rispettare anche per i “tirocini estivi di orientamento”.

Secondo tale normativa i tirocini devono avere luogo nel periodo di sospensione degli studi e, ai sensi della DGR 337/12, possono essere promossi esclusivamente da promotori abilitati, in collaborazione con i soggetti ospitanti, a favore di adolescenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale.

Essi devono avere fini orientativi e formativi, in coerenza con il percorso formativo degli allievi: l’attività da svolgere deve essere finalizzata a contribuire al consolidamento e all’integrazione degli apprendimenti previsti dal percorso di studi che lo studente sta realizzando e utile alla definizione del proprio percorso di istruzione e formazione. Tenuto conto delle risorse disponibili, i tirocini sono rivolti agli studenti iscritti al terzo e quarto anno degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, salvo gli Istituti professionali per i quali sono ammissibili solamente attività rivolte agli allievi del quarto anno.

I tirocini hanno una durata non superiore a tre mesi, e dovranno svolgersi tra i mesi di giugno e settembre; dovranno prevedere inoltre una durata compresa tra un minimo di 80 ore distribuite in 4 settimane e un massimo di 240 ore distribuite in non più di 8 settimane. Viene stabilito poi un compenso che non può essere inferiore a 300 euro lordi e non può superare l’importo massimo mensile di 600 euro.

Di seguito riportiamo il link del sito della Regione Veneto dove è possibile consultare tutte le specifiche FAQ sulla disciplina dei tirocini. 

https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/faq-tirocini

Relativamente alla situazione attuale, il ricorso al tirocinio ha subito un forte rallentamento a causa della pandemia da COVID-19, che ha avuto un forte impatto sui giovani, bloccando gli accessi al lavoro e penalizzando i percorsi formativi, allontanandoli ancora di più dalla formazione e dal lavoro. 

La speranza è che, tornando ad un regime di normalità, si possa ricominciare a fare ricorso a questo strumento; basti pensare che, tra il 2014 e il 2020, su 100 tirocini conclusi, dopo 6 mesi il 50,7% dei tirocinanti è stato poi assunto, nella maggior parte dei casi dallo stesso datore di lavoro che li ha ospitati.

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La Legge di Bilancio del 2022 nell’ottica di contrastare l’uso distorto dei tirocini, circoscrivendoli ai “soggetti più bisognosi di formazione” e rafforzare le tutele minime introducendo un rimborso minimo anche per i tirocini curriculari, ha fissato la scadenza di fine giugno per raggiungere l’accordo con le regioni sulle linee guida da applicare.

La regione Veneto si è opposta a questa nuova misura, ritenendo che il tirocinio sia un efficace strumento di inserimento lavorativo che, se limitato ai soli soggetti svantaggiati, escluderebbe una grande platea di beneficiari privandoli di un “importante canale formativo ed occupazionale”.

Lo studio rimane a disposizione.

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