Con l’entrata in vigore del decreto Aiuti-bis è stato introdotto un innalzamento della soglia di esenzione reddituale fino a 600 euro per i fringe benefit per l’anno 2022, ex art. 51, comma 3, TUIR.
Negli scorsi due anni avevamo già assistito ad un innalzamento di tale soglia, che era stata raddoppiata dagli ordinari 258,83 a 516,46 euro. Il decreto Aiuti-bis, all’art 12, nell’enunciare tale normativa, non si limita ad innalzare fino a 600 euro l’importo dei fringe benefit di cui al comma 3 dell’art. 51 del TUIR, ma introduce anche una nuova tipologia di bene o servizio erogabile in regime di esenzione; in particolare, la possibilità di riconoscere somme per il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche di acqua, luce e gas, generando un potenziamento del welfare aziendale.
L’art 12 al comma 1 infatti afferma che “limitatamente al periodo di imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’art 51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.
Tale previsione differisce quindi con quanto previsto dall’art 51 c. 3 sia per la tipologia di beni erogabili, sia riguardo alla modalità di riconoscimento al lavoratore di tali somme, di solito garantita mediante corresponsione diretta, o tramite la piattaforma welfare, di beni in natura. Infatti, l’art 12, oltre a prevedere un vincolo riguardo alla tipologia di beni e servizi, consente anche erogazioni in denaro da parte del datore di lavoro delle somme sostenute, erogazione che può avvenire direttamente al fornitore della somministrazione del servizio, oppure tramite un rimborso diretto agli stessi lavoratori, previa documentazione della spesa sostenuta. Diventa quindi necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.
Inoltre, è importante capire come si introduce questo nuovo limite anche in riferimento al bonus carburante, introdotto con l’art. 2 del Decreto-legge 21 marzo 2022, n° 21.
Il decreto in questione infatti, ha previsto la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E, il bonus benzina di 200 euro rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella già prevista dall’art. 51 c.3 TUIR: quindi ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione, i beni e i servizi erogati nel periodo di imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina, ed un valore di 600 euro per l’insieme di altri beni e servizi.
Ricordiamo che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono; quindi si ritiene che l’esenzione trovi applicazione per i buoni e i titoli assegnati ai dipendenti nel corso del 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo nei periodi successivi.
I due istituti presentano quindi delle differenze rilevanti: innanzitutto, il bonus carburante si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati, mentre analoga limitazione non sembrerebbe essere posta dall’art. 12 del DL 115/2022. Inoltre, per il bonus carburante non viene prevista la possibilità di rimborsare direttamente al lavoratore le spese da lui sostenute.
La complessità della normativa ha lasciato spazio a diverse interpretazioni, che rischiano di orientare in maniera differente le aziende: una possibile interpretazione prevede che, vista la particolare formulazione scelta dall’art 12, essendo previsto limitatamente al periodo di imposta 2022 “in deroga a quanto previsto dall’art 51, comma 3 del TUIR”, autorizzi a pensare che per il corrente anno d’imposta non trovi più applicazione il meccanismo di franchigia secondo cui, superando l’importo di 600 euro, tutto il valore dei benefit e dei rimborsi erogati concorrerebbe a formare il reddito di lavoro dipendente, con le conseguenti applicazioni fiscali e contributive. Quindi, così come formulato, sembrerebbe venir autorizzata una disapplicazione di tale meccanismo, che solo per il 2022 consentirebbe di far concorrere alla formazione dell’imponibile fiscale e contributivo la sola eccedenza rispetto ai 600 euro, che rimarrebbero comunque esenti.
Per avere chiarimenti in questo senso sarà necessario attendere il parere dell’amministrazione finanziaria.
Lo studio rimane a disposizione.