Foto sito 13 01 2023

Lo scorso 10 gennaio, il Consiglio dei ministri ha definito un Decreto Legge che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti; l’obiettivo del decreto è da un lato quello di realizzare un’operazione di “trasparenza” sui prezzi per evitare speculazioni, dall’altro, prevedere delle misure per contrastare il caro carburante.

In tale contesto il Governo ha riproposto la possibilità per il datore di lavoro di erogare un bonus carburante ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Il termine del periodo di erogazione, inizialmente previsto per il 31 marzo, è stato esteso al 31 dicembre 2023.  

La bozza del nuovo decreto riproduce la stessa formula utilizzata nell’articolo 2 del DL 21/2022, che per l’anno scorso ha introdotto il bonus carburante esente fino a 200 euro.

Ricordiamo che il bonus in questione riguarda i soli lavoratori dipendenti di datori di lavoro del settore privato per i rifornimenti di carburante o anche per le ricariche elettriche. I relativi costi di acquisto sono interamente deducibili dal reddito d’impresa. Inoltre, possono essere distribuiti ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

In analogia con quanto avvenuto nel 2022, la soglia di 200 euro dei buoni è indipendente e aggiuntiva rispetto a quella di 258,23 euro e di conseguenza la soglia generale di non imponibilità delle erogazioni in natura arriverà a 458,23 euro in capo al dipendente.

 

Con la legge di bilancio 2023 è stata introdotta una nuova disposizione in materia di Smart working.

L’art. 1, comma 306 ha stabilito che fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori fragili, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, restando ferma l’applicazione delle disposizioni del CCNL applicato, ove più favorevoli.

Pertanto, qualora il lavoratore fragile richieda di svolgere l’attività in smart working, fino al 31 marzo il datore di lavoro non potrà rifiutarsi di concederlo e la modalità di attivazione rimane quella “semplificata” (senza accordo).

Si richiama la procedura sull’invio delle comunicazioni ricordando che, con riferimento alla generalità dei lavoratori, il legislatore aveva stabilito che dal 1° settembre 2022 il datore di lavoro dovesse comunicare in via telematica al Ministero del lavoro il loro nominativo e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con DM n. 149 del 22 agosto 2022, riportando nella comunicazione solo i dati essenziali dell’accordo tra le parti, senza doverlo inoltrare come allegato.

Il Ministero, a tal proposito, ha stabilito che, considerata la necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto Ministeriale citato, il termine per l’adempimento veniva differito al 1° gennaio 2023, rimanendo in essere la procedura di comunicazione semplificata dello smart working (senza accordo) sino al 31 dicembre 2022.

E’ stato inoltre chiarito che, il termine per l’adempimento, inizialmente fissato al 1° settembre e successivamente posticipato al 1° gennaio 2023, è in essere solo per i nuovi accordi di lavoro agile oppure qualora si intenda procedere a modifiche (incluse proroghe) di precedenti accordi, restando quindi valide le comunicazioni già eseguite secondo le modalità della disciplina previgente (semplificata senza accordo).

Lo studio rimane a disposizione.

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