Come illustrato nella precedente newsletter del 9 giugno u.s. (link per la lettura) le agevolazioni per le assunzioni di giovani “Under 36” della legge di bilancio 2021 (dal 1° luglio 2022) e della legge di bilancio 2023 (fino al 31 dicembre 2023) risultavano essere non ancora applicabili in mancanza dell’autorizzazione delle Commissione europea.
Il 19 giugno u.s., la Commissione europea, con la decisione C(2023) 4061 final, ha autorizzato la concessione dell’ esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani e il 22 giugno u.s., ha fatto seguito la pubblicazione della circolare applicativa dell’Inps (Circ. n. 57 del 22/06/2023), con la quale sono state fornite le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi a tali misure di agevolazione contributiva.
Agevolazione “Under 36” legge di bilancio 2021 per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2022
Tale incentivo, introdotto con la legge di bilancio 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 01/01/2021 – 31/12/22, ha previsto l’applicazione di un esonero contributivo pari al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui per 3 anni.
La soglia massima mensile dell’incentivo è pari a 500 euro e viene riproporzionata in quote giornaliere in caso di assunzione o cessazione avvenuta nel corso del mese.
Inizialmente, la fruizione di tale incentivo è stata possibile sino al 30/06/2022 in quanto la prima autorizzazione della Commissione europea C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2021 aveva fornito autorizzazione alla fruizione solamente fino a tale data.
Con l’ultima autorizzazione, sarà possibile applicare e recuperare le agevolazioni contributive “Under 36” relative alla legge di bilancio 2021 per le assunzioni e trasformazioni avvenute tra il 01/07/2022 e il 31/12/2022, esclusivamente con i flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.
Agevolazione “Under 36” legge di bilancio 2023 per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023
Tale incentivo prolunga e potenzia la precedente agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2021, prevedendo che per assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2023, l’esonero sia fruibili nel limite massimo di 8.000 euro annui per 3 anni.
La soglia massima mensile dell’incentivo è pari a 666,66 euro e viene riproporzionata in quote giornaliere in caso di assunzione o cessazione avvenuta nel corso del mese.
Con la recente autorizzazione della Commissione europea e grazie alla circolare Inps del 22 giugno u.s., sarà possibile applicare tale agevolazione e recuperare eventuali arretrati a partire dal mese di luglio.
Condizioni di spettanza degli incentivi
Premesso che le agevolazioni trattate (e autorizzate) sono previste per assunzioni di giovani con meno di 36 anni di età (35 anni e 364 giorni) con contratto a tempo indeterminato, oppure per trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, è necessario ricordare che i soggetti assunti non devono mai aver instaurato, nella propria vita professionale, un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato (approfondimento del 10 marzo 2023, link per la lettura).
Inoltre, al fine di poter fruire di tali esoneri, occorre tenere in considerazione tutte le condizioni generali previste, tra le quali:
- Non aver compiuto l’assunzione in violazione del diritto di precedenza, stabilito dalla legge o contrattazione collettiva (circa le modalità di esercizio del diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito con l’interpello n. 7/2016 del Ministero del lavoro);
- Non devono essere in atto presso il datore di lavoro (o utilizzatore) sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o trasformazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- L’impresa deve essere regolare sotto il profilo degli obblighi contributivi previdenziali (Durc regolare);
- L’impresa deve rispettare le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispettare gli altri obblighi di legge (es. rispetto normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- L’impresa deve rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- non aver proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per GMO (giustificato motivo oggettivo) o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- non aver proceduto, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per GMO (giustificato motivo oggettivo) o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Con specifico riferimento ai licenziamenti per GMO, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento degli esoneri eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, essendo considerate fattispecie sui generis.
Dalla retribuzione del mese di luglio, sarà quindi possibile applicare gli esoneri trattati e recuperare eventuali arretrati.
Lo Studio rimane a disposizione