Sulla base delle disposizioni di cui all’art.32 del Dlgs 151/2001, oltre al periodo di congedo di maternità, i genitori hanno la facoltà di assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo denominato congedo parentale, ex astensione facoltativa, presentando specifica richiesta all’INPS e al datore di lavoro.
Per i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2023 l’indennità è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi, fino al 6° anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento):
– alla misura dell’80% della retribuzione per il primo mese;
– alla misura del 60% della retribuzione per il secondo mese (80% per il solo anno 2024).
L’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
A decorrere dal 13 agosto 2022 nel calcolo si considera anche il rateo di mensilità aggiuntiva.
Considerando che tali indennità vengono garantite alternativamente ad entrambi i genitori, si propongono alcune specifiche, illustrate dall’Inps (Circ. 57 del 18/04/2024), utili per una corretta gestione di tale istituto.
Le principali disposizioni in materia prevedono:
- L’innalzamento delle indennità può essere goduto solamente entro il sesto anno di età del figlio (oppure entro il sesto anno dal suo ingresso in famiglia) e può interessare solamente i lavoratori subordinati.
- I periodi per i quali è previsto l’innalzamento dell’indennità (1 mese per le maternità obbligatorie terminate oltre il 31.12.2022, 2 mesi per le maternità terminate oltre il 31.12.2023) sono unici per entrambi i genitori; ciò significa che possono essere fruiti interamente da uno dei due genitori, oppure in ripartizione tra loro.
La fruizione del congedo, quindi, potrebbe avvenire secondo lo schema riportato di seguito:
- maternità obbligatoria terminata dopo il 31.12.2022: fruizione di un solo mese di congedo parentale con indennità pari all’80%;
- maternità obbligatoria terminata dopo il 31.12.2023: fruizione del primo mese di congedo parentale con indennità pari all’80% e di un mese ulteriore indennizzato all’60% (80% se la fruizione avviene entro il 2024);
- maternità obbligatoria terminata dopo il 31.12.2024, fruizione del primo mese all’80% e del secondo mese con indennità al 60%; e così per gli anni successivi.
Occorre precisare che il padre può fruire del congedo parentale sin dalla nascita del figlio, senza dover attendere il termine della maternità obbligatoria della madre, quest’ultimo momento rileva solamente ai fini della corretta individuazione del numero di mesi che possono essere trattati con l’aumento dell’indennità.
Alcuni esempi pratici di fruizione:
- Figlio nato il 20 novembre 2023, maternità obbligatoria terminata il 20 febbraio 2024.
Considerando che la maternità obbligatoria termina successivamente al 31.12.2023, il padre può fruire di un mese di congedo parentale dal 21 novembre 2023 (in concomitanza con la nascita del figlio) al 20 dicembre 2023 con indennità all’80%, rimanendo a disposizione un ulteriore mese fruibile (in alternativa tra i genitori) nel 2024 con indennità all’80%, oppure al 60% dal 2025 in poi.
- Figlio nato il 15 settembre 2023 e maternità obbligatoria terminata il 15 febbraio 2024 (5 mesi dopo il parto).
Il padre fruisce del congedo dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 di cui solo un mese può essere indennizzato all’80%. In questo caso, nel 2023 era previsto un solo mese indennizzabile all’80% e occorre considerare che il genitore può godere dell’innalzamento dell’indennità solamente nel periodo dei 3 mesi concesso per ciascun genitore. Quindi, avendo il padre fruito dell’intero periodo di 3 mesi a lui spettante entro il 2023, non potrà più fruire dell’ulteriore mese indennizzato all’80% nel 2024, il quale potrà essere goduto solo dalla madre.
- Se invece, per lo stesso caso, il padre avesse fruito solamente di 2 mesi di congedo nel 2023, di cui uno indennizzato all’80%, avrebbe conservato la possibilità di fruire del secondo mese di congedo all’80% nell’anno 2024.
In tal caso, avendo il padre consumato entrambi i mesi con indennità all’80%, la madre perde la possibilità di accedere al congedo parentale con l’indennità in tale misura; pertanto, la madre potrà fruire dei primi tre mesi a lei spettanti solo con indennità al 30%.
- Il principio per cui i mesi indennizzati all’80% (un mese per il 2023, due mesi per il 2024) debbano essere ripartiti tra i genitori, comporta che, ad esempio, i genitori potranno fruire di 15 giorni ciascuno per il primo mese e di eventuali ulteriori 15 giorni ciascuno per il secondo mese.
L’alternatività prevista nella fruizione del congedo parentale tra i genitori può creare alcune criticità; infatti, nella domanda che si deve presentare all’Inps, non viene dichiarato se si intenda accedere all’indennità prevista secondo le disposizioni delle leggi di bilancio 2023/2024; quindi, risulta fondamentale che i lavoratori, nel momento in cui presentano la richiesta di congedo parentale al datore di lavoro, consegnino un’autocertificazione con la quale si dichiara se si intende fruire delle speciali indennità previste per il primo e secondo mese di fruizione e per quale durata.
A tale scopo, si fornisce un fac-simile dell’autocertificazione per il lavoratore (clicca qui), affinché nella fruizione della maggiore indennità spettante per il primo e secondo mese come descritto, non venga superato il limite complessivo concesso per entrambi i genitori.
Lo studio resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento