covid 08 07

Il 30 giugno le Parti sociali, di concerto con i ministeri competenti, sono giunte all’elaborazione del testo di aggiornamento del Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid 19 negli ambienti di lavoro”. Una scelta non procrastinabile considerate le tante, ormai, inapplicabili misure di tutela previste dal Protocollo condiviso risalente al 6 aprile 2021, anche in considerazione del fatto che buona parte della legislazione d’emergenza non è più in vigore.

Nel documento si rimarca innanzitutto che il virus Sars-Cov-2 rappresenta un rischio biologico generico (fuori dai contesti sanitari e generalizzato) per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Questo ha una ricaduta importante, in quanto porta l’ambito della materia al di fuori dell’alveo contravvenzione del d.lgs. 81/08 cioè del Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si noterà infatti che nel nuovo Protocollo scompaiono termini di vincolatività e l’orientamento delle scelte da tenersi nei luoghi di lavoro viene definito quale frutto delle decisioni condivise assunte in sede dei Comitati aziendali o territoriali.

Il Protocollo condiviso non introduce infatti obblighi predeterminati ma contiene indicazioni tali da agevolare l’azione di aggiornamento dei singoli Protocolli aziendali mediante l’elaborazione di procedure mirate e regole di condotta, frutto di valutazioni specifiche e scelte di responsabilità. Pertanto, i Datori di Lavoro, previo confronto con le figure della prevenzione, tra le quali gli RLS/RLST, ricevendo indicazioni specifiche dal medico competente (ove previsto) o dall’RSPP, nel quadro complessivo dell’azione del Comitato aziendale, sono chiamati a delineare le misure di tutela e le modalità di applicazione e verifica del rispetto delle regole individuate e delle declinazioni definite.

In sintesi, quindi, anche in coerenza con il dettato dell’art. 20 del d.lgs. 81/08 che richiama la responsabilità di ogni lavoratore nel prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone nel luogo di lavoro, si è ritenuto far prevalere una libera scelta anziché un obbligo, per quanto riguarda l’uso delle mascherine FFP2 in ambito lavorativo. Come si noterà, scompare il richiamo alle mascherine chirurgiche, diventando le FFP2 l’unico dispositivo di protezione delle vie respiratori utilizzabile.

Anche qui vale la pena sottolineare come tale strumento non costituisca, per il caso “in specie”, un DPI specifico (come invece per l’ambito ospedaliero), ma un presidio importante di tutela della salute della popolazione. La scelta di utilizzo del dispositivo è quindi lasciata al singolo prestatore di lavoro facendo gravare sul datore di lavoro la mera responsabilità di assicurare la piena disponibilità delle mascherine FFP2.

Parallelamente al principio prevenzionistico (declinazione ed adattamento delle disposizioni generali ai diversi contesti lavorativi) sin qui preso in esame e tradotto nella libera autonomia decisionale delle figure citate, si affianca la responsabilità in capo al datore di lavoro circa l’adozione delle “misure necessarie” che vadano a garantire le tutele (ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.): spetta infatti a lui decidere, valutando le diverse specificità, le esigenze del contesto lavorativo, compresi particolari gruppi di lavoratori, di introdurre l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 in quelle situazioni, ad esempio, in cui non vi siano le condizioni di rispetto del distanziamento.

È bene sottolineare, a tal proposito, che il datore di lavoro non possiede un potere direttivo unilaterale tale da imporre, in autonomia, l’utilizzo delle mascherine FFP2, essendo venuto meno l’obbligo di legge. Altresì, come evidenziato in premessa, tale obbligo potrà essere considerato effettivo solo laddove il Comitato aziendale o territoriale, nel confronto effettuato con le figure della prevenzione, vada a determinare regole di condotta che prevedono l’uso delle mascherine FFP2 o altre misure preventive nei luoghi di lavoro.

In questo senso spetterà poi alla figura dei preposti, le cui prerogative sono state rafforzate dalla legge 215/2021, sovrintendere e far applicare ai lavoratori le “disposizioni ed istruzioni” impartite dal datore di lavoro e/o dal dirigente, fino anche ad interrompere temporaneamente l’attività là dove si ravvisi un rischio immediato e concreto per la salute.

Un punto che potrebbe far insorgere qualche perplessità interpretativa risiede, a nostro avviso, nel confondere la procedura di sanificazione con l’igienizzazione laddove con la prima si intende quell’operazione messa in atto in assenza di persone presenti nei luoghi di lavoro, fatta eccezione per gli addetti delle aziende specializzate nei trattamenti; starà al datore di lavoro, sentito il Comitato aziendale o territoriale, decidere quando introdurre misure specifiche, oltre ai sin qui noti “gel igienizzanti” e agli altri dispositivi.

Anche la misurazione della temperatura torna ad essere una facoltà, non più un obbligo, fatti salvi i casi in cui si possa presentare la necessità di operare tale misurazione su personale che manifesti “sintomi Covid”, tale per cui procedere al tempestivo isolamento.

Rimangono vincolanti le disposizioni contenute nel punto 7 là dove si prevede che l’accesso agli spazi comuni (mense, aree fumatori, spogliatoi) venga contingentato. Lo scaglionamento degli orari di ingresso ed uscita dall’azienda rimane invece una facoltà.

Riassumendo quanto descritto sin qui, attraverso il comitato aziendale o territoriale e le figure della prevenzione, si dovrà quindi:

  • Decidere, se, quando e chi sarà obbligato all’uso della mascherina;
  • decidere tipologie e tempistiche di intervento in merito alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica;
  • disporre regole efficaci al fine di garantire il contingentamento oltre alla ventilazione dei locali;
  • ripristinare la sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente, confermando quella speciale per i lavoratori fragili;
  • disporre modalità e mezzi per garantire un’informativa esaustiva rivolta ai soggetti che a diverso titolo si troveranno ad operare in ambito lavorativo;

Viene fissato nel 31 ottobre il termine ultimo entro il quale rivedere le misure prevenzioni introdotte.

Lo Studio rimane a disposizione

        

 

 

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