Una tantum e 1.2
  • Indennità una tantum di 150 euro

Con il Decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 (“Decreto Aiuti-ter”), è stata introdotta un’ulteriore indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e di altre categorie di contribuenti, la cui disciplina replica l’art. 31 del DL Aiuti riferito all’erogazione dei primi 200 euro.

Tuttavia, a differenza dell’indennità prevista dal Decreto Aiuti, ovvero dei 200 euro erogati nel mese di agosto per i lavoratori dipendenti con reddito mensile inferiore a 2.692 euro, nel nuovo decreto Aiuti Ter sono stati ridotti sia l’importo dell’indennità, sia il reddito massimo di riferimento.

In particolare, l’art. 18 riconosce ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, il diritto a ricevere, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale somma è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro, e recuperata in compensazione come credito tramite denuncia all’INPS, a condizione che:

  • La retribuzione imponibile del mese di novembre 2022 non superi l’importo di 1.538 euro
  • Il lavoratore dichiari di non percepire prestazioni ad altro titolo, ovvero trattamenti pensionistici o reddito di cittadinanza.

Inoltre, per evitare gli equivoci insorti con riferimento alla precedente erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro, la nuova normativa prevede che l’indennità di 150 euro venga riconosciuta in automatico anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps (art 18 comma 3).  

L’art. 19 estende l’erogazione della nuova indennità di 150 euro anche ai titolari dei trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, che abbiano decorrenza entro il 1° ottobre 2022, se il reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, è non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. Per questi soggetti l’Inps corrisponde direttamente d’ufficio, nel mese di novembre, l’indennità una tantum di 150 euro.

Analoghe indennità sono previste a carico dell’INPS, a domanda, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dei lavoratori stagionali e del settore dello spettacolo, nonché dei nuclei familiari destinatari del reddito di cittadinanza.

Infine, l’art. 20 incrementa di 150 euro l’indennità spettante ai lavoratori autonomi e professionisti, a condizione che, nel periodo di imposta 2021, gli aventi diritto abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Su tale argomento è intervenuta l’Inps che, con la circolare n. 103, ha chiarito che in presenza del requisito reddituale, l’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro, anziché di 200. L’indennità resta confermata per l’importo di 200 euro per i lavoratori autonomi che, nell’anno di imposta 2021, hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.

L’indennità è erogata previa domanda da presentare all’Inps entro il 30.11.2022 e il valore reddituale da considerare è quello del reddito complessivo. Resta ferma la condizione che l’indennità una tantum non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

 

  • Riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore del 2%

Il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (“Decreto Aiuti-bis”), all’art. 20, comma 1, ha stabilito che “per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore è incrementato di 1,2 punti percentuali”.

Quindi, si precisa che la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, introdotta dalla legge n. 234/2021, pari a 0,8 punti percentuali, è innalzata a due punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità, se erogata integralmente in tale periodo, oppure limitatamente ai ratei della stessa erogata durante il suddetto periodo di paga. L’agevolazione si applica ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, con una retribuzione imponibile parametrata su base mensile entro l’importo di 2.692 euro.

Per quanto riguarda la tredicesima mensilità, qualora venga erogata interamente nel mese di dicembre, ricordiamo che la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore di 2 punti percentuali potrà operare sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore a 2.692 euro. Se invece i ratei di tredicesima vengono erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà applicarsi distintamente sia sulla retribuzione lorda, sia sui ratei di tredicesima, se l’importo di questi ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (ovvero 2.692 / 12).

Nell’ipotesi in cui i contratti collettivi prevedano l’erogazione della quattordicesima, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, lo sgravio contributivo potrà applicarsi solo se l’ammontare della quattordicesima, sommato alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l’importo di 2.692 euro. Se tale limite viene superato, l’esonero non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.

Lo studio rimane a disposizione.

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