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Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 167/2024 comunichiamo le variazioni intervenute:
– I beneficiari del bonus sono i lavoratori che hanno almeno un figlio a carico.
La nuova disposizione elimina tra i requisiti necessari il rapporto di coniugio e la sussistenza in capo al lavoratore del coniuge a carico.
Con tale modifica si è inteso estendere la platea dei beneficiari includendo anche i lavoratori non coniugati, separati o divorziati.
Rimangono invariati gli altri requisiti previsti nel Decreto 113/2024, che di seguito riepiloghiamo:
– Sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente nell’anno 2024.
– Reddito percepito da lavoro dipendente nell’anno 2024 per un importo non superiore a 28.000 Euro.
– Sussistenza di almeno un figlio a carico.
– capienza dell’imposta lorda: IRPEF lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alla detrazione fiscale spettante (art. 13, comma 1, TUIR).
– Richiesta di erogazione del bonus da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro esibendo un’autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà D.L. 167-2024), che attesti i requisiti di spettanza previsti dalla normativa.
– Nell’autocertificazione dovrà essere specificato che l’altro genitore non ha presentato un’analoga richiesta.
L’entità del bonus è pari a 100 euro, che verranno erogati dal datore di lavoro in occasione della corresponsione della tredicesima sul relativo cedolino.
Tale importo sarà proporzionato al periodo di lavoro svolto nel 2024.
Precisiamo che la normativa stabilisce che il bonus non può essere cumulato tra i genitori.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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