Ampliata la platea dei beneficiari
Superata l’indicazione della non cumulabilità assoluta del bonus tra i due genitori,
introdotte alcune ipotesi di cumulabilità relativa
Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 167/2024 e della successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate 22/E comunichiamo le variazioni intervenute:
- I beneficiari del bonus sono i lavoratori che hanno almeno un figlio a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato)
La nuova disposizione elimina tra i requisiti necessari il rapporto di coniugio e la sussistenza in capo al lavoratore del coniuge a carico.
Con tale modifica si è inteso estendere la platea dei beneficiari includendo anche i lavoratori non coniugati, separati o divorziati.
Si è stabilito che:
nel caso, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:
− coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
− conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.(1)
Ai fini della possibile cumulabilità o incumulabilità del bonus riportiamo di seguito alcuni esempi effettuati dalla stessa Agenzia delle Entrate che si basano sull’ipotesi di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi (ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016):
Esempio n. 1
Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.
Esempio n. 2
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).
Esempio n. 3
La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis.
Esempio n. 4
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus).
Rimangono invariati gli altri requisiti previsti nel Decreto 113/2024, che di seguito riepiloghiamo:
- Sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente nell’anno 2024.
- Reddito complessivo (2) nell’anno 2024 per un importo non superiore a 28.000 Euro.
- Sussistenza di almeno un figlio a carico.
- capienza dell’imposta lorda: IRPEF lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alla detrazione fiscale spettante (art. 13, comma 1, TUIR).
- Richiesta di erogazione del bonus da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro esibendo un’autocertificazione, che attesti i requisiti di spettanza previsti dalla normativa.
- Nell’autocertificazione dovrà essere specificato che il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente ai sensi della L. 76/2016 non è beneficiario del bonus.(1)
L’entità del bonus è pari a 100 euro, che verranno erogati dal datore di lavoro in occasione della corresponsione della tredicesima sul relativo cedolino.
Tale importo sarà proporzionato al periodo di lavoro svolto nel 2024.
Si ricorda che in caso di rapporti cessati nell’anno il lavoratore dovrà consegnare, al sostituto d’imposta a cui presenta la dichiarazione, le Certificazioni Uniche rilasciate dai precedenti sostituti d’imposta, al fine di permettere al sostituto d’imposta che eroga l’indennità di avere le informazioni necessarie per determinare l’importo da erogare.
Si precisa, inoltre, che per i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, ai fini dell’erogazione dell’indennità in parola, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente (ai sensi della citata legge n. 76 del 2016), unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.
Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
- Nella relazione illustrativa al d.l. n. 167 del 2024 è precisato che per convivente si intendono i «conviventi di fatto», a norma dell’articolo 1, commi 36 e 37, della l. n. 76 del 2016. Tali ultimi commi prevedono che «36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».
- Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8 del TUIR, «il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (…)». Come precisato, inoltre, con la circolare n. 19/E del 2024, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluso il bonus in commento, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per espressa previsione dell’articolo 2-bis, comma 3, del Decreto Omnibus, assume rilevanza, altresì, la quota esente dei redditi agevolati riconosciuta dai regimi speciali per lavoratori impatriati e ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia. Non si considera, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.