Assumere lavoratori extracomunitari altamente qualificati con la Carta Blu UE: guida sintetica per le imprese

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La Carta Blu UE è un permesso di soggiorno che consente l’ingresso in Italia a lavoratori extracomunitari “altamente qualificati” e che offre alle imprese italiane l’opportunità di attrarre e trattenere talenti stranieri con competenze specifiche che potrebbero non essere facilmente reperibili sul mercato nazionale.

Ambito di applicazione e requisiti dei lavoratori

La normativa riguardante la Carta Blu UE può essere applicata ai seguenti lavoratori:

  • residenti in uno Stato terzo;
  • regolarmente soggiornanti in Italia (tutti gli stranieri non comunitari in possesso di valido documento di soggiorno e gli iscritti sul permesso di un familiare, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno nell’ambito di trasferimenti intra-societari);
  • soggiornanti in altro stato membro;
  • titolari di Carta Blu Ue rilasciata da altro stato membro;

Tali soggetti, inoltre, per poter accedere a tale strumento, devono essere in possesso di:

  • titolo di studio: un diploma di istruzione superiore terziario o post-secondario (almeno triennale) o una qualificazione professionale equivalente rilasciata da un’istituzione riconosciuta.
  • esperienza lavorativa: almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore o nella professione specificati nel contratto di lavoro che si vuole proporre in Italia.

Tale documentazione, rilasciata da autorità/soggetti NON appartenenti ai paesi UE, deve essere legalizzata nelle forme di legge (presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana, oppure, nel caso di Paesi aderenti alla Convenzione Aja del 1961, mediante apposizione dell’apostille ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento), con traduzione in lingua italiana.

Riguardo al titolo di studio, la documentazione deve essere corredata dalla dichiarazione di valore emessa dalla Rappresentanza diplomatica competente per il luogo di conseguimento.

Requisiti per le aziende

Le aziende che desiderano assumere lavoratori attraverso il rilascio della Carta Blu UE devono:

  • verificare la disponibilità di lavoratori simili sul territorio nazionale: prima di presentare la richiesta, è necessario rivolgersi al Centro per l’impiego per verificare se vi siano lavoratori italiani, o di altri Stati UE, già presenti in Italia con le competenze ricercate (da effettuare con un anticipo di almeno 15gg lavorativi rispetto alla presentazione della domanda);
  • offrire un contratto di lavoro conforme alle normative: il contratto di lavoro da proporre al lavoratore straniero deve rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa, in termini di durata (almeno 6 mesi), retribuzione e condizioni di lavoro (non inferiori a quelle stabilite della contrattazione collettiva e RAL non inferiore alla media delle retribuzioni lorde annue secondo quanto riportato dall’Istat, quindi compresa tra 29.000 € e 33.000 € annui http://dati.istat.it/viewhtml.aspx?il=blank&vh=0000&vf=0&vcq=1100&graph=0&view-metadata=1&lang=it&QueryId=12006#);
  • produrre la documentazione necessaria: per la presentazione della domanda è necessario allegare tutti i documenti richiesti:
    • dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, relativa al titolo di studio;
    • proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante;
    • titolo di istruzione e/o qualifica professionale superiore (o documenti attestanti l’esperienza professionale necessaria);
    • documento di identità del datore di lavoro o del legale rappresentante o del delegato residente in Italia munito del potere di firma;
    • passaporto del lavoratore;
    • ricevuta della richiesta/certificato di idoneità alloggiativa riguardante l’alloggio che sarà disponibile in Italia per il lavoratore;
    • cessione di fabbricato/dichiarazione di impegno a fornire la cessione del fabbricato da parte del titolare/proprietario;
    • documento che attesti l’avvenuta verifica di indisponibilità presso il Centro per l’Impiego di un lavoratore già presente sul territorio nazionale. A tal proposito è necessario inviare una Pec e attendere un periodo di 15 giorni lavorativi, affinché la procedura di verifica sia considerata conclusa;
    • asseverazione effettuata da un professionista di cui alla l. 12/1979 che attesti il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri.

Procedura per la richiesta della Carta Blu UE

La procedura per la richiesta della Carta Blu UE si articola in diverse fasi:

  1. verifica della disponibilità presso il Centro per l’impiego;
  2. presentazione della domanda di nulla osta al lavoro presso lo Sportello Unico Immigrazione, corredata di tutti gli allegati previsti;
  3. rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico Immigrazione (entro 90 giorni dalla domanda di presentazione);
  4. richiesta del visto d’ingresso presso la Rappresentanza Diplomatica italiana nel Paese del lavoratore in seguito all’esito positivo dello Sportello unico immigrazione;
  5. sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico immigrazione che deve avvenire su appuntamento, da fissare entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, per ottenere il rilascio della Carta Blu;
  6. il lavoratore potrà iniziare così a svolgere la sua attività lavorativa. 

Vantaggi per le aziende

L’assunzione di lavoratori con la Carta Blu UE offre alle aziende diversi vantaggi:

  • accesso a un bacino di talenti più ampio: la possibilità di reperire lavoratori con competenze specifiche anche all’estero.
  • riduzione dei tempi di ricerca e selezione: la procedura di richiesta della Carta Blu UE semplifica e velocizza il processo di assunzione di lavoratori extracomunitari.
  • stabilità del personale: la Carta Blu UE prevede un permesso di soggiorno di lunga durata (2 anni, rinnovabile), che favorisce la stabilità del personale qualificato.

Lo studio rimane a disposizione, per supportare le imprese che avessero necessità di ulteriori approfondimenti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto flussi 2023

Decreto flussi

In seguito all’approvazione del provvedimento emanato dal Governo in data 6 luglio u.s. da parte della Conferenza Stato-Regioni, il 3 ottobre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto flussi 2023 (DPCM del 27 settembre 2023), con il quale viene previsto l’ingresso in Italia di 452.000 lavoratori extracomunitari per il triennio 2023-2025.

Riprendendo quanto già illustrato con la precedente newsletter del 1° settembre u.s. (link per la lettura https://ablabour.it/lavoro-e-immigrazione-le-novita/) si riportano i principali contenuti di questo intervento legislativo, nonché le tempistiche stabilite per la presentazione delle domande di ingresso per lavoratori extracomunitari.

In particolare, il Decreto flussi ha stabilito l’ingresso di lavoratori per lavoro subordinato, stagionale e lavoro autonomo, per i settori dell’autotrasporto merci c/terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e di lavoro autonomo, nel rispetto delle seguenti quote:

  • 53.450 unità per l’anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato;
  • 61.950 unità per l’anno 2024. Di cui 61.250 per lavoro subordinato;
  • 71.450 unità per l’anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato;

Il decreto prevede inoltre un rilevante numero di quote per il lavoro subordinato stagionale, agricolo e turistico-alberghiero, entro le seguenti quote:

  • 82.550 unità per l’anno 2023;
  • 89.050 unità per l’anno 2024;
  • 93.500 unità per l’anno 2025;

I termini per la presentazione delle domande variano a seconda della tipologia di nulla osta che viene richiesto (lavoro subordinato non stagionale, stagionale, nell’ambito di soggetti provenienti da paesi convenzionati con il nostro paese, ecc.):

  • Dalle ore 9.00 del 2 dicembre 2023 per le domande che riguardano l’ingresso di lavoratori per lavoro subordinato non stagionale provenienti da paesi con cui l’Italia ha accordi di cooperazione (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina);
  • Dalle ore 9.00 del 4 dicembre 2023 per il resto degli ingressi previsti per lavoro subordinato non stagionale;
  • Dalle ore 9.00 del 12 dicembre per gli ingressi per lavoro stagionale.

Per ciascuno degli anni successivi (2024-2025) le domande decorreranno dalle ore 9.00 del 5, del 7 e del 12 febbraio di ciascun anno, secondo la ripartizione per ambiti illustrata per l’anno 2023 fino alla concorrenza delle quote.

Viene inoltre previsto che nel caso in cui entro 90 giorni dai termini di presentazione delle domande le autorità rilevino un numero significativo di quote non utilizzate, il Ministero del Lavoro e le parti sociali potranno valutare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità (ipotesi remota a nostro parere, visti i risultati realizzati con i decreti flussi 2022).

Come stabilito dal decreto, infine, si resta in attesa delle disposizioni attuative che saranno definite con la pubblicazione di un’apposita circolare congiunta del Ministero del lavoro, Ministero dell’interno e di altri ministeri interessati, che verrà comunicata sui siti web dei ministeri coinvolti.

Come accaduto per lo scorso anno, verranno fornite specifiche indicazioni sulla documentazione da raccogliere e sull’eventuale possibilità di “precaricare” le domande in vista del termine di presentazione delle domande che, presumibilmente, verranno accolte in ordine cronologico nella formula del click day.

Il nostro studio rimane a disposizione, nel fornire supporto a tutte quelle imprese che intendessero presentare la domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori extracomunitari.

Lavoro e immigrazione: le novità

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Si fornisce una breve guida rispetto al quadro normativo in materia di flussi migratori, attraverso un excursus degli atti legislativi che sono stati emanati da gennaio, data di pubblicazione dell’ultimo decreto, sino ad oggi.

Come stabilito dalla normativa di riferimento (Testo Unico sull’immigrazione, d.lgs. n. 286 del 1998 e succ. integrazioni e modificazioni) periodicamente, attraverso specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene determinata la quota annuale di stranieri che possono essere ammessi nel territorio dello Stato, soprattutto per motivi di lavoro.

In linea con tale previsione, con il DPCM del 29 dicembre 2022 pubblicato in gazzetta ufficiale il 26 gennaio u.s., il Governo ha stabilito le quote di ingresso per l’anno 2022 e, con successiva circolare interministeriale sono stati forniti tutti i dettagli e le indicazioni relative alla conformazione delle quote ed alla modalità di presentazione delle domande per l’ingresso dei lavoratori stranieri. In tale occasione, era stata prevista la possibilità di “precaricare” le domande sul portale dedicato in vista del click day del 27 marzo u.s. in modo tale da agevolare l’accesso ai “flussi”, che sarebbe avvenuto in base all’ordine cronologico di prenotazione, lasciando comunque la possibilità di presentare le domande fino al 31 dicembre 2023.   

Il risultato, per quanto inaspettato, è stato prevedibile, dato il notevole fabbisogno di manodopera in vari settori merceologici; infatti, sono state presentate più di 240.000 domande, ben oltre il limite previsto di 82.705.

Successivamente, per far fronte alla straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di flussi di ingresso e per il contrasto all’immigrazione irregolare, sulla base della proposta avanzata da parte del Consiglio dei ministri e di alcuni Ministeri interessati, il 10 marzo è stato pubblicato il decreto legge n. 20 (convertito nella legge n. 50 del 5 maggio 2023), con il quale, tra le varie disposizioni contenute nel provvedimento, sono state riscritte le regole per la determinazione dei flussi in deroga alle disposizioni del testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 286 del 25 luglio 1998).

Nello specifico, tale decreto ha stabilito che, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato (stagionale e non), saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ed infatti, il 6 luglio il Governo ha approvato il provvedimento con cui è stata definita la programmazione triennale per oltre 450.000 ingressi per il triennio 2023-2025, poi trasmesso alle Camere e alla Conferenza unificata Stato-Regioni per l’approvazione. Esso propone 136.000 ingressi per il 2023, 151.000 ingressi per il 2024 e 165.000 ingressi per il 2025, per varie professionalità, oltre a quelle già individuate, tra le quali elettricisti e idraulici, nonché addetti ai settori dell’assistenza familiare sociosanitaria.

Contestualmente all’approvazione di tale provvedimento, il Consiglio dei ministri, avendo ravvisato la necessità di incrementare le quote flussi previste per il 2022, ha approvato un Decreto integrativo al DPCM del 29 dicembre 2022 prevedendo così una quota aggiuntiva pari a 40.000 unità interamente destinata agli ingressi per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, a valere sulle domande già presentate nel click-day del marzo scorso. Il 7 agosto u.s., inoltre, è stato pubblicato un ulteriore nuovo decreto che ha stabilito le quote di ingresso nel triennio 2023-2025 per la frequenza di corsi formativi e per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento (15.000 unità in tutto, 7.500 per corsi formativi, 7.500 per tirocini formativi e di orientamento).

Per l’effettiva applicabilità occorre attendere la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta ufficiale che è attesa per l’autunno; da quel momento verrà definito il termine per l’inizio della presentazione delle domande valide per il 2023, 2024 e 2025.  

Occorre segnalare, infine, nell’ambito della materia legata all’ingresso in Italia di lavoratori provenienti da paesi extra Ue, che il “Decreto Pubblica amministrazione” in vigore dal 16 agosto u.s., ha introdotto una modifica dell’art. 27 T.U. immigrazione intitolato “Ingresso per lavoro in casi particolari”, che permette l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri al di fuori delle quote flussi, aumentando così la possibilità di ingresso dei lavoratori stranieri tramite procedure semplificate, per fronteggiare il grave problema di carenza di manodopera.

Nello specifico, si è previsto che per i lavoratori che sono stati dipendenti per almeno 12 mesi nell’arco dei 48 mesi antecedenti alla richiesta di imprese aventi sede in Italia, oppure di società da queste partecipate che operano in paesi extra Ue, è possibile applicare la procedura semplificata prevista dal comma 1-ter dell’art. 27 T.U.; essa prevede che il nulla osta sia sostituito da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro contenente la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Questa comunicazione deve essere presentata telematicamente attraverso il SUI (Sportello Unico Immigrazione) e nel caso la procedura abbia esito positivo, viene dato il via libera al visto tramite il consolato in modo tale da permettere l’ingresso in Italia del lavoratore che dovrà, entro gli 8 giorni successivi, recarsi con il datore di lavoro presso lo sportello unico immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno e per la richiesta del relativo permesso.

L’art. 27 T.U. rimane quindi un valido strumento per valutare l’ingresso di lavoratori stranieri al di fuori dei tradizionali “flussi” che richiedono tempi lunghi di realizzazione e procedure più complesse.

Lo Studio rimane a disposizione, anche nel supportare le imprese che avessero la necessità di valutare l’ingresso di lavoratori extra Ue per lavoro subordinato.

 

 

 

Click day Decreto Flussi 2022: previste nuove quote di ingresso

Newsletter 31 03 23

Il 27 marzo scorso è stata aperta la procedura telematica per la presentazione delle domande di nulla osta, necessarie per permettere a cittadini non comunitari di fare ingresso in Italia per motivi di lavoro, nel limite delle quote annuali previste, pari a 82.705 unità (per lavoro subordinato, autonomo, stagionale).

Le domande potevano essere precaricate fino alle ore 13.00 del giorno 24 marzo u.s., al fine di permettere a tutti gli operatori, Consulenti del lavoro compresi, di essere pronti alla presentazione delle domande, che è stata stabilita nella formula del click day (accettazione in ordine cronologico di presentazione).

Il Ministero dell’Interno, con il comunicato stampa del giorno successivo, 28 marzo, ha fatto sapere che le domande complessivamente presentate sono state oltre 240.000 già entro la prima ora dall’apertura della procedura, circa il triplo rispetto al numero di domande di nulla osta che possono essere attualmente accettate.

Alla luce di tale risultato, è stato avviato un confronto tra il Ministero del lavoro e le parti sociali, al fine di definire i flussi e le quote massime di ingresso per i lavoratori stranieri in Italia per il triennio 2023-2025, con l’auspicio di stabilire un sensibile allargamento delle quote, a fronte delle numerose richieste che sono andate ben oltre le aspettative.

Contestualmente, le parti sociali chiedono di definire anche la semplificazione delle procedure, in modo da renderle più flessibili e corrispondenti alle necessità del mercato, anche nell’intento di alleggerire gli adempimenti amministrativi attualmente previsti.

Sembrerebbe che rispetto all’ampia platea di lavoratori che resterebbero esclusi, questi possano essere ammessi nel caso le quote vengano allargate, nelle more del decreto del Governo che sarebbe in fase di elaborazione, permettendo altresì di tenere valide le domande già presentate.

Il governo starebbe pensando per il triennio di aprire a 500mila lavoratori, circa 166mila l’anno.

Lo Studio rimane a disposizione, anche per fornire supporto alle imprese che desiderano accedere al decreto flussi.  

 

Mobilità dei lavoratori all’estero e dei lavoratori esteri in Italia

Foto sito 09 12 2022

Nell’epoca moderna in cui l’economia è sviluppata su scala globale, le imprese tendono ad espandere la propria attività verso i mercati esteri, attuando strategie di plurilocalizzazione, oppure organizzando una maggiore mobilità dei lavoratori a livello internazionale.

La mobilità internazionale dei lavoratori, si configura come “distacco transnazionale” ed è regolamentata da un complesso sistema di leggi, nazionali ed internazionali, necessarie per contrastare il fenomeno del dumping salariale, cioè quella situazione in cui le imprese mirano ad ottenere un maggior profitto attraverso l’utilizzo di manodopera proveniente da paesi esteri dove il costo del lavoro è inferiore.

Le leggi nazionali e internazionali sono strutturate anche per garantire una tutela minima dei lavoratori nei paesi esteri nei quali prestano la propria attività lavorativa.

Il dumping salariale, elemento che crea maggior preoccupazione per gli stati europei essendo previsto un principio di libera circolazione tra i paesi membri, costituisce una violazione delle norme sulla mobilità dei lavoratori e nuoce all’economia dei paesi.

Il distacco transnazionale si può realizzare nei seguenti casi:

  • Invio di lavoratori in un paese dell’Unione Europea;
  • Invio dei lavoratori in un paese “terzo” extra Ue;
  • Utilizzo di lavoratori provenienti da paesi dell’Unione Europea o da paesi “terzi” extra Ue.

Distacco transnazionale di lavoratori inviati un paese Ue

La normativa di riferimento è contenuta nelle direttive 96/71/CE e 2018/957, le quali specificano che le particolari disposizioni sulla mobilità dei lavoratori in ambito Ue debbano essere applicate ogni qualvolta l’impresa:

  1. Distacchi un lavoratore, per contro proprio e sotto la propria direzione, nel territorio di uno stato membro, nell’ambito di un contratto concluso tra l’impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia;
  2. Distacchi un lavoratore nel territorio di uno Stato membro, in uno stabilimento o presso un’impresa appartenente allo stesso gruppo, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia;
  3. Si tratti di un’impresa di somministrazione che distacca un lavoratore presso un’impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività in uno Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro fra il lavoratore e l’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che lo fornisce temporaneamente. 

Le direttive citate stabiliscono che si tratta di distacco transnazionale nei casi in cui il lavoratore, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente (la definizione di distacco transnazionale in ambito europeo comprende sia la nozione del distacco come regolamentato dall’ordinamento italiano, sia la trasferta, intesa come tale dal nostro sistema giuridico).

Le direttive europee richiedono un provvedimento di recepimento da parte di ogni stato membro, pertanto, ogni paese ha provveduto attraverso l’emanazione di una legge specifica, atta a disciplinare gli adempimenti e le condizioni minime che ogni impresa deve rispettare in caso di ingresso nel territorio dello stato di destinazione.   

Il mancato rispetto delle disposizioni interne comporta l’applicazione di impianti sanzionatori molto severi, con provvedimenti che variano da sanzioni economiche molto pesanti, fino ad arrivare fino all’inibizione dell’attività commerciale con il paese nel quale i lavoratori sono distaccati.  

L’Italia ha recepito le direttive europee attraverso l’emanazione dei decreti legislativi n. 136/2016 e n. 122/2020, ai quali i paesi esteri che distaccano lavoratori in Italia devono attenersi.

Occorre prestare molta attenzione anche ai c.d. “viaggi di lavoro”, nell’ambito dei quali sono compresi, a titolo di esempio, l’attività presso fiere, la partecipazione a convegni o corsi di formazione, nonché le visite commerciali per la definizione dei relativi accordi commerciali, ecc., che non rientrano nell’ambito del distacco transnazionale ma che richiedono ugualmente l’osservanza di specifici adempimenti.

Distacco transnazionale di lavoratori inviati un paese “terzo” extra Ue

Il distacco dei lavoratori nei paesi extra Ue può essere ancora più complessa dato che in questa tipologia di distacco sono coinvolte la legislazione dello Stato distaccante e la legislazione dello Stato ospitante.

Occorre innanzitutto verificare se sono presenti eventuali accordi internazionali (convenzioni bilaterali) sottoscritti tra l’Italia e il paese di destinazione, attraverso i quali vengono definite regole retributive, previdenziali ed assicurative.

In base alla durata del distacco, è necessario verificare anche l’aspetto fiscale, in quanto il lavoratore potrebbe essere soggetto a particolari modalità di gestione degli obblighi verso l’amministrazione finanziaria, sia del paese di provenienza che del paese di destinazione.

Premesso ciò, la prima verifica riguarda la normativa sull’immigrazione del paese di destinazione, al fine di individuare quali permessi (ed entro quali tempistiche) devono essere richiesti per poter effettuare l’ingresso nel paese interessato.

Infine, gli adempimenti amministrativi: è necessario verificare le procedure richieste sotto il profilo previdenziale e assicurativo, nonché la corretta applicazione del diritto del lavoro del paese di destinazione.  

Distacco di lavoratori in Italia provenienti da paesi extra Ue

Le norme di legge di riferimento per la gestione dei distacchi di lavoratori “extra Ue” in Italia sono contenute nel Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) e il d.lgs. 136/2016.

Il Testo Unico sull’immigrazione stabilisce quali sono i casi in cui i lavoratori extra comunitari possono fare ingresso in Italia per svolgere attività lavorativa.

Testo news 09 12 2022

Lo Studio rimane a disposizione