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Si fornisce una breve guida rispetto al quadro normativo in materia di flussi migratori, attraverso un excursus degli atti legislativi che sono stati emanati da gennaio, data di pubblicazione dell’ultimo decreto, sino ad oggi.

Come stabilito dalla normativa di riferimento (Testo Unico sull’immigrazione, d.lgs. n. 286 del 1998 e succ. integrazioni e modificazioni) periodicamente, attraverso specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene determinata la quota annuale di stranieri che possono essere ammessi nel territorio dello Stato, soprattutto per motivi di lavoro.

In linea con tale previsione, con il DPCM del 29 dicembre 2022 pubblicato in gazzetta ufficiale il 26 gennaio u.s., il Governo ha stabilito le quote di ingresso per l’anno 2022 e, con successiva circolare interministeriale sono stati forniti tutti i dettagli e le indicazioni relative alla conformazione delle quote ed alla modalità di presentazione delle domande per l’ingresso dei lavoratori stranieri. In tale occasione, era stata prevista la possibilità di “precaricare” le domande sul portale dedicato in vista del click day del 27 marzo u.s. in modo tale da agevolare l’accesso ai “flussi”, che sarebbe avvenuto in base all’ordine cronologico di prenotazione, lasciando comunque la possibilità di presentare le domande fino al 31 dicembre 2023.   

Il risultato, per quanto inaspettato, è stato prevedibile, dato il notevole fabbisogno di manodopera in vari settori merceologici; infatti, sono state presentate più di 240.000 domande, ben oltre il limite previsto di 82.705.

Successivamente, per far fronte alla straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di flussi di ingresso e per il contrasto all’immigrazione irregolare, sulla base della proposta avanzata da parte del Consiglio dei ministri e di alcuni Ministeri interessati, il 10 marzo è stato pubblicato il decreto legge n. 20 (convertito nella legge n. 50 del 5 maggio 2023), con il quale, tra le varie disposizioni contenute nel provvedimento, sono state riscritte le regole per la determinazione dei flussi in deroga alle disposizioni del testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 286 del 25 luglio 1998).

Nello specifico, tale decreto ha stabilito che, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato (stagionale e non), saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ed infatti, il 6 luglio il Governo ha approvato il provvedimento con cui è stata definita la programmazione triennale per oltre 450.000 ingressi per il triennio 2023-2025, poi trasmesso alle Camere e alla Conferenza unificata Stato-Regioni per l’approvazione. Esso propone 136.000 ingressi per il 2023, 151.000 ingressi per il 2024 e 165.000 ingressi per il 2025, per varie professionalità, oltre a quelle già individuate, tra le quali elettricisti e idraulici, nonché addetti ai settori dell’assistenza familiare sociosanitaria.

Contestualmente all’approvazione di tale provvedimento, il Consiglio dei ministri, avendo ravvisato la necessità di incrementare le quote flussi previste per il 2022, ha approvato un Decreto integrativo al DPCM del 29 dicembre 2022 prevedendo così una quota aggiuntiva pari a 40.000 unità interamente destinata agli ingressi per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, a valere sulle domande già presentate nel click-day del marzo scorso. Il 7 agosto u.s., inoltre, è stato pubblicato un ulteriore nuovo decreto che ha stabilito le quote di ingresso nel triennio 2023-2025 per la frequenza di corsi formativi e per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento (15.000 unità in tutto, 7.500 per corsi formativi, 7.500 per tirocini formativi e di orientamento).

Per l’effettiva applicabilità occorre attendere la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta ufficiale che è attesa per l’autunno; da quel momento verrà definito il termine per l’inizio della presentazione delle domande valide per il 2023, 2024 e 2025.  

Occorre segnalare, infine, nell’ambito della materia legata all’ingresso in Italia di lavoratori provenienti da paesi extra Ue, che il “Decreto Pubblica amministrazione” in vigore dal 16 agosto u.s., ha introdotto una modifica dell’art. 27 T.U. immigrazione intitolato “Ingresso per lavoro in casi particolari”, che permette l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri al di fuori delle quote flussi, aumentando così la possibilità di ingresso dei lavoratori stranieri tramite procedure semplificate, per fronteggiare il grave problema di carenza di manodopera.

Nello specifico, si è previsto che per i lavoratori che sono stati dipendenti per almeno 12 mesi nell’arco dei 48 mesi antecedenti alla richiesta di imprese aventi sede in Italia, oppure di società da queste partecipate che operano in paesi extra Ue, è possibile applicare la procedura semplificata prevista dal comma 1-ter dell’art. 27 T.U.; essa prevede che il nulla osta sia sostituito da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro contenente la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Questa comunicazione deve essere presentata telematicamente attraverso il SUI (Sportello Unico Immigrazione) e nel caso la procedura abbia esito positivo, viene dato il via libera al visto tramite il consolato in modo tale da permettere l’ingresso in Italia del lavoratore che dovrà, entro gli 8 giorni successivi, recarsi con il datore di lavoro presso lo sportello unico immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno e per la richiesta del relativo permesso.

L’art. 27 T.U. rimane quindi un valido strumento per valutare l’ingresso di lavoratori stranieri al di fuori dei tradizionali “flussi” che richiedono tempi lunghi di realizzazione e procedure più complesse.

Lo Studio rimane a disposizione, anche nel supportare le imprese che avessero la necessità di valutare l’ingresso di lavoratori extra Ue per lavoro subordinato.

 

 

 

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