Newsletter 07 12 23

L’articolo 6 del Ddl di Bilancio 2024 proroga, anche per il prossimo anno, l’innalzamento della soglia di esenzione reddituale dei fringe benefit, mantenendo inalterata la distinzione tra i dipendenti con e senza figli a carico ma stabilendo nuovi limiti di esenzione.

Nella bozza della legge di Bilancio, approvata il 16 ottobre scorso dal Governo e attualmente sotto l’esame delle commissioni parlamentari, è stata infatti nuovamente modificata la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit, ovvero i beni e i servizi in natura erogati dal datore di lavoro al lavoratore dipendente.

Il valore attuale, secondo la normativa ordinaria (art 51 comma 3 TUIR), è fissato a 258.23 euro, ma negli ultimi anni ha subito diverse variazioni. In particolare, tale soglia era stata raddoppiata fino a 516.46 euro, per poi passare, con il Decreto Aiuti-bis (DL 115/2022), a 600 euro; quest’ultima normativa aveva introdotto inoltre una nuova tipologia di beni o servizi erogabili in regime di esenzione, ovvero la possibilità di riconoscere somme per il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche di acqua, luce e gas, generando un potenziamento del welfare aziendale.

Nel 2023, il Decreto Lavoro ha poi previsto l’innalzamento della soglia di esenzione a 3000 euro annui per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, che possono ricomprendere i rimborsi per le utenze domestiche (acqua, luce e gas), lasciando invece inalterato l’originario limite di 258.23 euro per i lavoratori senza figli a carico, e non prevedendo per quest’ultimi la possibilità di ottenere un rimborso per le spese relative alle utenze domestiche.

L’articolo 6 del disegno di Legge di Bilancio 2024, stando alla bozza attuale, prevede due diverse soglie di esenzione reddituale:

  • Per i dipendenti con figli a carico, che oggi godono di un limite di esenzione di 3000 euro, la soglia di esenzione scenderà a 2000 euro.
  • Per i dipendenti senza figli a carico, la soglia di fringe benefit esenti da tassazione viene innalzata fino a 1000 euro, rispetto al tetto attuale di 258,23 euro.

(Per figli a carico, si fa riferimento ai figli con reddito non superiore a 2840,51 euro, che sale a 4 mila euro per i figli fino a 24 anni).

Dal 2024, inoltre, viene unificato l’ambito di applicazione per i lavoratori con o senza figli a carico: il rimborso delle utenze domestiche del servizio dell’acqua e dell’energia elettrica, oltre ad essere riconfermato, riguarderà anche i lavoratori senza figli a carico.

Inoltre, viene estesa la tipologia di beni e servizi erogabili, includendo, tra le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro, anche le spese per l’affitto e per gli interessi sul mutuo relativi alla prima casa. Per questo perimetro applicativo resta ancora da confermare la modalità con la quale il datore di lavoro potrà provvedere al rimborso di tali somme; una possibile interpretazione prevede che, per fruire di tale tipo di rimborso, il datore di lavoro dovrà versare l’importo direttamente sul conto corrente sul quale è domiciliato il mutuo, così che il denaro non entri nella disponibilità dello stesso e quindi non possa essere utilizzato in altri modi. È inoltre necessario che l’istituto di credito fornisca all’azienda informazioni aggiornate sulla regolarità dei pagamenti, su eventuali modifiche economiche del finanziamento o sulla sua revoca.

Lo Studio rimane a disposizione

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