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Dal 11 ottobre 2024 è in vigore il nuovo decreto Flussi (D.L. n. 145/2024). “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”

 Le principali novità riguardano le modifiche al D.lgs 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e la modifica delle richieste per l’ingresso di lavoratori stranieri nell’anno 2025 (D.P.C.M. 27 Settembre 2023)

Tale decreto intende favorire l’immigrazione regolare dei lavoratori stranieri, contrastare gli ingressi irregolari e l’utilizzo abusivo dei flussi regolari attraverso l’individuazione di nuove procedure, più efficienti e sicure.

E’stata pubblicata la circolare n.9032 del 2024, congiuntamente sottoscritta dal Ministero dell’Interno, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dal Ministero del Turismo con le istruzioni operative sui flussi di ingresso dell’anno 2025 alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 145/2024.

 Si stabilisce:

Settore produttivo e quote

  • Lavoro subordinato non stagionale

Vengono confermati i settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale:

  1. autotrasporto merci per conto terzi;
  2. edilizia;
  3. turistico-alberghiero;
  4. meccanica;
  5. telecomunicazioni;
  6. alimentare;
  7. cantieristica navale;
  8. trasporto passeggeri con autobus;
  9. pesca;
  10. acconciatori;
  11. elettricisti;
  12. idraulici.

Le quote complessive di ingresso per lavoro subordinato non stagionale sono pari a 70.720

  • Lavoro subordinato stagionale

I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale sono agricolo (compresi gli operai florovivaisti e il personale addetto all’allevamento di animali) e turistico-alberghiero.

Le quote complessive di ingresso per lavoro stagionale sono pari a 110.000.

  • Lavoro autonomo

Le quote complessive di ingresso per lavoro autonomo sono pari a 730.

Misure amministrative-procedurali

  • E’ richiesta la precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro in modo tale da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande improcedibili: dovranno essere precompilati i moduli di domanda accedendo sul Portale dei Servizi ALI
  • Il controllo e la verifica delle domande di nulla osta sono assicurati dall’interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati del Ministero dell’Interno e Lavoro, Inps, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, e Agid
  • per le domande relative agli ingressi nel 2025 la prima finestra per la precompilazione si aprirà dal 01 al 30 Novembre 2024
  • per le istanze relative al settore turistico alberghiero la precompilazione sarà prevista dal 01 al 31 luglio 2025
  • i click days per lavoro subordinato non stagionale saranno previsti:
    • dalle ore 9.00 del 5 Febbraio 2025
    • dalle ore 9.00 del 7 Febbraio 2025 (anche per assistenza familiare e socio assistenziale)
  • saranno stabiliti durante l’anno  ulteriori click days per settori specifici: in particolare
    • – per il settore agricolo dalle ore 9.00 del 12 febbraio 2025;
    • – per il settore turistico-alberghiero:
      • a) dalle ore 9.00 del 12 febbraio 2025 per il 70 per cento delle quote;
      • b) dalle ore 9.00 del 1° ottobre 2025 per il restante 30 per cento.

Misure che riguardano il datore di lavoro

  • Il datore di lavoro avrà l’obbligo di eleggere un domicilio digitale (indirizzo PEC registrato nelle seguenti banche dati INI-PEC, persone giuridiche iscritte nel Registro delle Imprese, O INAD, persone giuridiche non tenute all’iscrizione del Registro Imprese e persone fisiche) per digitalizzare la procedura eliminando così la necessità di recarsi, insieme al lavoratore, presso lo sportello unico dell’immigrazione.
  • Il datore di lavoro dovrà preventivamente verificare presso il Centro per l’impiego competente l’indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale. Tale verifica s’intende esperita con esito negativo, qualora l’ufficio non comunichi la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro 8 giorni dalla richiesta del datore di lavoro.
  • Il datore di lavoro avrà l’obbligo di conferma verso lo Sportello Unico per l’immigrazione dell’interesse all’assunzione entro 7 giorni dalla comunicazione di richiesta del visto di ingresso da parte del lavoratore straniero.
  •  Ogni datore di lavoro avrà un tetto di domande da presentare in proporzione al fatturato aziendale, al numero di addetti e al settore di attività.
  • La domanda di nulla osta al lavoro, se presentata per il tramite dei professionisti iscritti all’albo dei Consulenti del lavoro, dovrà essere oggetto di asseverazione da parte di quest’ultimi.
  • Il datore di lavoro, che non provvede alla stipula del contratto di lavoro dopo l’ingresso dello straniero o che utilizza i lavoratori senza contratto, non potrà accedere al sistema per un periodo successivo di 3 anni (salvo il caso in cui la mancata sottoscrizione sia dovuta a cause a lui non imputabili)
  • Non potrà essere ricevuta la domanda presentata dal datore di lavoro nei confronti del quale è stato emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all’art.603-bis c.p.(intermediazione illecita e sfruttamento al lavoro) o emessa sentenza di condanna non definitiva

Misure che riguardano lavoratori stagionali

  • Verrà prorogato il nulla osta per lavoro stagionale al lavoratore straniero, a cui è scaduto il contratto di lavoro stagionale, nel caso in cui stipuli un nuovo contratto con lo stesso datore di lavoro o con una altro entro 60 gg dalla scadenza del primo contratto nel periodo di validità del nulla osta (9 mesi).
  • Il lavoratore straniero stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi, a cui è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato può presentare richiesta di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato o indeterminato senza soggiacere al limite delle quote d’ingresso.

Misura sperimentale per l’anno 2025

 A causa della forte richiesta di figure di supporto alla famiglia e’ previsto un canale di ingresso sperimentale per l’anno 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, extra quote, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro. Questo infatti è rilasciato previa verifica da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure.

I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare o socio sanitaria, limitatamente ai primi 12 mesi di effettiva occupazione sul territorio nazionale, potranno esercitare esclusivamente l’attività per la quale sono stati assunti. Eventuali variazioni di datori di lavoro durante questo arco temporale sono soggette all’autorizzazione preliminare dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Allo scadere dei 12 mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato bisognerà presentare allo SUI un nuovo nulla osta nei limiti delle quote.

Le domande di nulla osta si potranno inviare a partire dalle ore 9.00 del 7 Febbraio 2025.

Misure inerenti ad alcune figure specifiche di lavoratori:

  • Rifugiati e apolidi : vengono mantenuti i canali di ingresso speciali
  • Soggetti provenienti da Stati a rischio (nel 2025 Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka) si elimina il silenzio- assenso nell’esame delle domande .
  •  

NOVITA’: IL PERMESSO DI SOGGIORNO SPECIALE

Il provvedimento introduce un permesso di soggiorno speciale di 6 mesi in favore dei lavoratori vittime di intermediazione illecita e sfruttamento sul lavoro (caporalato e tratta) che mette al sicuro i lavoratori che collaborano con le Autorità.

Alla scadenza il permesso può essere convertito in permesso per motivi di studio o lavoro al di fuori delle quote.

 Attraverso la piattaforma d’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema di inclusione sociale e lavorativa (Siisl) vengono prese in carico queste persone per accompagnarle attraverso un percorso di formazione e di reinserimento sociale al lavoro, assegnando loro anche una protezione economica attraverso il riconoscimento dell’assegno di inclusione“.

Si individuano le cause ostative o di revoca all’ammissione di questi programmi, qualora il soggetto venga condannato per un delitto non colposo.

Le misure di protezione previste dal DL n. 83 del 2002, a tutela dell’incolumità delle persone ritenute a rischio, trovano applicazione nei confronti degli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

 Si estende il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all’emersione del suddetto reato e all’individuazione dei responsabili.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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