Il 29 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 209/2023 con il quale, all’articolo 5 si prevede una modifica al regime applicabile ai lavoratori rimpatriati previsto dall’articolo 16 del D.lgs. 147/2015.
Dal 01.01.2024 il regime per i rimpatriati presenta maggiori limitazioni ed un beneficio minore che dovranno essere considerate dai datori di lavoro che prevedono di assumere soggetti non residenti o che stanno pianificando trasferimenti o distacchi transnazionali, anche tra imprese che appartengono allo stesso gruppo.
L’articolo prevede che per coloro che trasferiscono la residenza in Italia dal 01.01.2024 e percepiscono redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendenti e redditi da lavoro autonomo in Italia, il reddito prodotto concorre a formare il reddito complessivo nel limite del 50% fino a 600.000 euro annui, al ricorrere di determinate condizioni:
- i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi di imposta precedenti al trasferimento
- devono risiedere in Italia per almeno 4 anni
- l’attività deve essere svolta prevalentemente nel territorio italiano
- i lavoratori devono essere in possesso di un’elevata qualifica
Rispetto alla precedente disciplina si evidenzia un minor vantaggio fiscale poiché la detassazione del reddito diviene del 50% al posto del 70% precedentemente previsto dall’articolo 16 del D.lgs.147/2015; giova ricordare che la percentuale che concorre a formare il reddito complessivo scende però al 40% se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o in caso di nascita o adozione di un figlio nel periodo di fruizione del regime.
Nel caso di un lavoratore che rientra in Italia per lavorare per uno stesso soggetto per il quale ha svolto attività lavorativa all’estero, la durata di non residenza in Italia è passata dai due o tre periodi di imposta previsti dalla previgente normativa ai seguenti:
- sei periodi di imposta se il lavoratore non ha mai lavorato prima del trasferimento in Italia per il datore di lavoro o per un datore appartenente allo stesso gruppo;
- sette periodi di imposta se il lavoratore ha lavorato, prima del trasferimento, per lo stesso datore di lavoro o per un datore appartenente allo stesso gruppo.
Infine, per accedere al beneficio dal 2024, i lavoratori devono essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione, che non erano previsti per il 2023 ma che erano in ogni caso contenuti nella versione originaria dell’articolo 16 del D.lgs. 147/2015. Questa scelta legislativa torna ad incentivare l’ingresso in Italia di personale con determinate qualificazioni in grado di supportare lo sviluppo tecnico del Paese.
Tali requisiti sono già stati oggetto di chiarimento nella Circolare Agenzia Entrate del 23.05.2017 n. 17/E con la quale si conferma che i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione ricorrono in caso di:
- conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
- possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 206/2007, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate.
Il beneficio previsto dal regime ha durata di cinque anni senza alcuna proroga e, se la residenza non viene mantenuta per almeno 4 anni, a fronte dei 2 anni precedenti, decade il regime e si procede al recupero dei benefici goduti.
Tuttavia, per tutelare coloro che hanno avviato il trasferimento prima della modifica della normativa, per il 2024 vengono introdotte due clausole di salvaguardia che vengono di seguito riportate.
Per coloro che hanno trasferito la loro residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi le previsioni più favorevoli del 2023.
Infine, per coloro che hanno acquistato un’abitazione in Italia entro il 31 dicembre 2023 viene consentita una proroga di tre anni, in luogo della proroga di cinque anni prevista in precedenza.
Lo Studio resta a disposizione.