Metalmeccanica 2

È stata approvata dai lavoratori l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Metalmeccanici sottoscritto da Fim-FiomUilm e Federmeccanica-Assistal il 5 febbraio scorso.

L’accordo, oggi definitivo, ha validità a partire dal 5 febbraio 2021 (salve decorrenze particolari stabilite per alcuni singoli istituti) fino al 30 giugno 2024. Con riferimento al Ccnl del 26 novembre 2016, scaduto il 31 dicembre 2019, viene precisato che tale contratto ha operato in regime di ultrattività dal 1° gennaio 2020 fino al 5 febbraio 2021, data di stipula dell’accordo di rinnovo.

Di seguito si propongono i principali istituti che sono stati oggetto di rinnovo, alcuni dei quali esplicheranno i loro effetti già a partire dal 1° giugno 2021.

 

Inquadramento

Per tutti i lavoratori in forza al 31 maggio 2021, a partire dal 1° giugno 2021 è previsto un nuovo sistema di inquadramento contrattuale che prevede il passaggio dalle precedenti “categorie” ai nuovi “livelli” di professionalità sulla base della tabella di conversione riportata di seguito.

Al fine di garantire stabilità e certezza per tutti i lavoratori e le aziende, Il passaggio avviene automaticamente, con un sistema di transizione semplice e diretto.  

ATTUALI CATEGORIE

MINIMI AL

31/05/2021

DAL 1° GIUGNO

CAMPI PROFESSIONALI

LIVELLI

MINIMI AL 1° GIUGNO 2021

1

1.330,54

Eliminazione 1° cat.

  

2

1.468,71

D

RUOLI OPERATIVI

D1

1.488,89

3

1.628,69

D2

1.651,07

3S

1.663,88

C

RUOLI TECNICO SPECIFICI

C1

1.686,74

4

1.699,07

C2

1.722,41

5

1.819,64

C3

1.844,64

5S

1.950,39

B

RUOLI SPECIALISTICI E GESTIONALI

B1

1.977,19

6

2.092,45

B2

2.121,20

7

2.336,02

B3

2.368,12

8

2.392,00

A

RUOLI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E INNOVAZIONE

A1

2.424,86

 

Entro il 31 maggio prossimo le aziende interessate dovranno comunicare a ciascun dipendente il livello di inquadramento corrispondente alla previgente categoria di appartenenza.

A tal fine, il datore di lavoro potrà dare evidenza del passaggio nella busta paga, riportando la conversione dal precedente al nuovo inquadramento, oppure utilizzando il fac simile allegato a fondo pagina (allegato A).  

Occorre segnalare che, in linea con il nuovo sistema di inquadramento, le parti sindacali individuano nel contratto di apprendistato il contratto di lavoro da privilegiare per l’assunzione di giovani, nell’ambito del quale viene superato l’attuale regime di sotto inquadramento, a fronte dell’introduzione della percentualizzazione della retribuzione in base al livello, nelle misure dell’85%, del 90% e del 95% da applicarsi rispettivamente al primo, secondo e terzo anno di apprendistato.

Essendo definita l’eliminazione della 1° categoria, per i lavoratori con tale inquadramento viene previsto il passaggio automatico al livello D1 dal 1° giugno 2021. Tale previsione si riflette anche sui contratti di apprendistato che hanno previsto l’uscita alla 3° categoria, quindi l’ingresso alla 1° categoria. In questo caso, a partire dal 1° giugno 2021, a fronte della eliminazione della 1° categoria, l’apprendista sarà inquadrato direttamente nel livello D1 (ex seconda categoria) anche nel caso in cui non sia ancora concluso il periodo di sotto-inquadramento previsto alla 1° categoria.

Il nuovo accordo, inoltre, prevede la conservazione dei criteri e delle modalità di passaggio di livello e dei criteri di inserimento distinti in base alla qualifica giuridica di operaio e impiegato.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei criteri di inserimento e di mobilità.

Passaggio al livello D1 – Operai

  • Dal 1° giugno 2021 tutti i lavoratori inquadrati in 1° categoria passeranno automaticamente al livello D1

Passaggio dal livello D1 al livello D2

Operai

  • Senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in possesso del relativo titolo di studio (livello 4 QEQ): dopo 3 mesi dall’assunzione

Lavoratori inseriti in figure professionali articolate su più livelli:

o    Entro il termine di 18 mesi di svolgimento della prestazione;

o    Con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici di Livello 3 QEQ: entro il termine di 9 mesi.

Connessi al ciclo produttivo il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato a modifiche di carattere organizzativo o tecnologico comportanti un cambio di ruolo, comunque entro il termine di 36 mesi di svolgimento della prestazione.

  • Linee a catena o a cadenza: al termine di 36 mesi di prestazione

Impiegati

  • Dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza

Inserimento nel livello C2 – Impiegati

  • I lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori (Livello 4 QEQ – limitatamente a percorsi quinquennali)

Passaggio dal livello C2 al livello C3 – Impiegati

  • I lavoratori in possesso  di diploma delle scuole medie superiori (Livello 4 QEQ – limitatamente a percorsi quinquennali): dopo 24 mesi di ininterrotta permanenza in attività inerenti al diploma conseguito

Inserimento nel livello C3 – Impiegati

  • I lavoratori in possesso di laurea anche triennale (Livelli 6 e 7 QEQ) o diploma ITS (livello 5 QEQ) in fase di inserimento nell’azienda, verranno inquadrati nel Livello C3, sempre che svolgano attività inerenti alla laurea o al diploma conseguiti

Nel caso in cui siano presenti lavoratori che entro il 31 maggio non hanno ancora terminato il periodo necessario al passaggio di categoria come previsto dalla tabella sopra riportata, il datore di lavoro deve comunicare, contestualmente al nuovo inquadramento attribuito, anche i mesi residui per il passaggio al livello superiore, secondo le modalità scelte dall’azienda (vedi fac-simile allegato B).

Rimangono invariate rispetto alle precedenti norme contrattuali le disposizioni riguardanti l’attribuzione di nuove mansioni o cumulo di mansioni, che sono state solamente attualizzate, nel tentativo di cogliere le trasformazioni del lavoro.  

I lavoratori in forza al 31 maggio conservano l’anzianità di servizio per tutti gli istituti contrattuali.

 

Minimi tabellari

L’aumento retributivo è stato definito in € 112 al quinto livello e sarà applicato in 4 periodi: 25 € a giugno 2021, 25 € a giugno 2022, 27 € a giugno 2023, 35 € a giugno 2024.

Di seguito le tabelle riepilogative degli incrementi dei minimi e dei minimi tabellari per livello.

TABELLA DEGLI INCREMENTI DEI MINIMI PER LIVELLO

Livello

1° giugno 2021

1° giugno 2022

1° giugno 2023

1° giugno 2024

TOTALE

D1

20,18

20,18

21,79

28,25

90,40

D2

22,38

22,38

24,17

31,33

100,26

C1

22,86

22,86

24,69

32,01

102,42

C2

23,34

23,34

25,21

32,68

104,57

C3

25,00

25,00

27,00

35,00

112,00

B1

26,80

26,80

28,94

37,52

120,06

B2

28,75

28,75

31,05

40,25

128,80

B3

32,10

32,10

34,66

44,93

143,79

A1

32,86

32,86

35,49

46,01

147,22

MINIMI TABELLARI PER LIVELLO

Livello

dal 1° giugno 2021

dal 1° giugno 2022

dal 1° giugno 2023

dal 1° giugno 2024

D1

1.488,89

1.509,07

1.530,86

1.559,11

D2

1.651,07

1.673,45

1.697,62

1.728,95

C1

1.686,74

1.709,60

1.734,29

1.766,30

C2

1.722,41

1.745,75

1.770,96

1.803,64

C3

1.844,64

1.869,64

1.896,64

1.931,64

B1

1.977,19

2.003,99

2.032,93

2.070,45

B2

2.121,20

2.149,95

2.181,00

2.221,25

B3

2.368,12

2.400,22

2.434,88

2.479,81

A1

2.424,86

2.457,72

2.493,21

2.539,22

A seguito dell’aumento dei minimi tabellari le somme pattuite nel contratto individuale di lavoro a titolo di superminimi possono essere assorbite in misura corrispondente agli aumenti stessi. L’assorbimento è escluso solo qualora il contratto individuale ne preveda espressamente la non assorbibilità.

 

Flexible benefit

Non subisce variazioni la disposizione che prevede l’erogazione di 200 euro annui in strumenti di welfare che le aziende devono erogare al 1° giugno di ciascun anno e che i lavoratori possono utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.

In considerazione delle modifiche normative intervenute in materia, viene introdotta una classificazione delle tipologie di benefit erogabili, che spaziano dall’erogazione di servizi di istruzione e assistenza ai familiari, oppure ai beni in natura, fino ad arrivare al servizio di trasporto collettivo a favore dei dipendenti e dei suoi familiari.

 

Previdenza complementare – Fondo Cometa

In sede di rinnovo viene stabilito che gli aderenti al fondo Cometa iscritti dopo il 5 febbraio 2021 con età inferiore a 35 anni, beneficiano dell’aumento della contribuzione a carico del datore di lavoro che, dal 1° giugno 2022, passa dal 2% al 2,2%.  

I cosiddetti “silenti”, cioè coloro che non hanno compiuto la scelta di destinazione del TFR nei termini di legge, potranno essere considerati nuovi aderenti solo nel momento in cui, trovandosi in possesso dei requisiti richiesti, sceglieranno di versare anche il proprio contributo volontario, il quale comporta il diritto a beneficiare dell’ulteriore contributo a carico azienda.

 

Lavoro agile

Con riferimento al lavoro agile è stato confermato il principio di parità di trattamento dei lavoratori che prestano la propria attività nella modalità agile rispetto a quelli che prestano la propria attività in presenza.

In occasione della stesura del contratto, le parti sindacali definiranno il quadro normativo dello smart working, con particolare riguardo al diritto di disconnessione, ai diritti sindacali, la tutela della privacy e la gestione degli strumenti di lavoro informatici, nonché al diritto di formazione. 

 

Formazione professionale

L’accordo di rinnovo implementa gli strumenti utili per l’attuazione del diritto soggettivo alla formazione, con lo scopo di migliorare la qualità degli interventi come investimento per aziende e i suoi dipendenti, permettendo di affrontare i cambiamenti tecnologici, organizzativi e di mercato.

Al fine di supportare le aziende nell’organizzazione della formazione, sarà istituita una “Piattaforma nazionale per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti” attraverso la quale sarà possibile pianificare e ricevere assistenza in merito ai programmi di formazione.

 

Contratti pubblici servizi

Merita attenzione l’intervento compiuto in materia di appalti, il quale ha previsto un miglioramento della procedura per gestire l’avvicendamento delle imprese nel rispetto della c.d. “clausola sociale” prevista dal committente pubblico. In questo ambito viene introdotta una procedura che permetterà una maggior trasparenza nei cambi di appalto, con l’obiettivo di garantire una tutela maggiore alle aziende ed ai lavoratori coinvolti.

 

Contributo “quota associativa straordinaria”

Si ricorda che nel mese di maggio i lavoratori sono stati chiamati ad esprimersi in merito alla quota associativa straordinaria prevista dalle parti sindacali, la quale sarà trattenuta sulla retribuzione del mese di giugno, salvo espressa rinuncia da parte dei lavoratori.

 

Il giorno 11 giugno 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 si terrà un webinar organizzato dallo Studio associato Amarelli & Partners sull’inquadramento del CCNL Industria metalmeccanica con specifico riferimento alle novità intervenute, i cui relatori saranno:

  • Luca G. Quinzan, Consulente del lavoro, dello Studio About Labour Srl STP
  • Claudio Damoli, Avvocato, dello Studio Legale Menichetti
  • Luca Maria Colonna della segreteria nazionale della UILM Uil, tra i firmatari del contratto collettivo

Lo studio inviterà tutte le aziende che applicano il CCNL

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