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E’ stato sottoscritto da Federmeccanica e dalla Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil  in data 22 novembre 2025 l’accordo di rinnovo del CCNL della metalmeccanica industria.

Come ben noto il contratto del settore rappresenta sia per numero di soggetti coinvolti sia per la rilevanza strategica dell’intera filiera una delle intese più importanti e rappresentative del mondo del lavoro del nostro Paese.

L’accordo di rinnovo del settore anticipa le novità che la nuova Legge di Bilancio per il 2026 prevede proprio in materia di rinnovi contrattuali per il biennio 2025/2026, attraverso l’introduzione di una tassazione agevolata con aliquota del 5% sugli aumenti contrattuali per i redditi fino a 28.000 euro.

In un contesto nel quale la scarsità di risorse disponibili appare un dato di fatto, la detassazione degli aumenti retributivi collegati ai rinnovi contrattuali e dei premi di produttività non può che essere vista positivamente tenendo, tuttavia, nella giusta considerazione che il loro impatto sarà contenuto: per quanto riguarda il beneficio derivante dall’applicazione dell’aliquota agevolata agli aumenti retributivi connessi ai rinnovi contrattuali il beneficio, secondo le stime, si colloca tra i 150 e i 400 euro annui in parte attenuati dal fiscal drag (drenaggio fiscale dovuto al fatto che  gli scaglioni e le detrazioni fiscali non sono indicizzate all’inflazione e la quota del reddito da pagare in Irpef aumenta, quindi, automaticamente), mentre per quando concerne l’alleggerimento fiscale sui premi di produttività la sua efficacia non può che essere legata alla diffusione della contrattazione aziendale.

Tornando al rinnovo del contratto dei metalmeccanici, l’accordo prevede  un aumento dei minimi tabellari a far data dal 1° giugno 2026 e degli importi riconducibili a misure di flexible benefit,  affiancati da una serie di misure normative che vanno dalla introduzione di permessi aggiuntivi  per il personale  impiegato su turni, a nuove tutele per i lavoratori con disabilità a interventi mirati al superamento di un utilizzo improprio dei contratti a tempo determinato.

Dal punto di vista economico l’aumento mensile, al livello medio (C3 ex 5° liv.), sarà pari a 205,32 euro, di cui la prima rata è stata già erogata, per 27,70 euro, il 1° giugno 2025 e a cui succederanno le rate per i prossimi anni:

  • 53,17 euro il 1° giugno 2026;
  • 59,58 euro il 1°giugno 2027;
  • 64,87 euro il 1° giugno 2028.

Per i flexible benefit è previsto un aumento da 200 euro a 250 euro, da erogare entro febbraio 2026.

I nuovi importi retributivi suddivisi per livello e tranche di aumento sono i seguenti:

Aumenti CCNL 

Gli aspetti normativi di maggiore rilievo riguardano la disciplina dei cd. accomodamenti ragionevoli che,  alla luce anche di quanto stabilito dal Dlgs. n. 62/2024, devono intendersi come l’insieme delle misure, degli interventi e degli adattamenti posti in essere dal datore di lavoro per garantire i diritti della persona con disabilità e per eliminare ogni discriminazione che ne possa ostacolare, sulla base di piena uguaglianza con tutti gli altri cittadini, il pieno godimento ed esercizio. A decorre dal 1° gennaio 2026 il nuovo contratto, facendo proprio il recente ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, stabilisce che  il periodo di comporto ordinariamente previsto per la generalità dei lavoratori, sarà aumentato nelle ipotesi di lavoratori con disabilità certificata  nelle seguenti misure: a)  30 giorni per i lavoratori con anzianità di servizio fino a tre anni; b) 45 giorni in caso di anzianità lavorativa superiore a tre anni e fino a sei;  c) 60 giorni per i lavoratori dotati di un’anzinaità di servizio superiore a sei anni.

Altro intervento meritevole di attenzione è quello disciplinato in materia di contratti a tempo determinato:  oltre alla previsione di alcune causali (assunzione di lavoratori over 50, assunzione di giovani con meno di 35 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che vivono da soli con una o più persone a carico, assunzione a termine in occasione di mostre o fiere) da apporre in caso di contratto termine di durata superiore a 12 mesi, sempre entro il limite complessivo dei 24 mesi, l’accordo di rinnovo introduce anche una clausola di stabilizzazione, decorrente dal 1° gennaio 2027, in base alla quale la sottoscrizione, la proroga o il rinnovo  di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi sarà subordinata, oltre che all’apposizone della causale, alla trasformazione a tempo indeterminato di almeno il 20% dei contratti a termine cessati nell’anno civile (arco di tempo fisso dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente. Si tratta di una strategia normativa già in uso per il contratto di apprendistato professionalizzante (in questo caso solo per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti i quali, per assumere nuovi apprendisti, devono aver trasformato a tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti di apprendistato giunti al termine nei 36 mesi precedenti ogni nuova assunzione in apprendistato)  che insegue un obiettivo assolutamente condivisibile e in linea con le direttive comunitarie che impongono agli stati membri di evitare abusi derivanti dall’utilizzo reiterato di contratti a tempo determinato.

 

 

Il commento del consulente

La firma di un contratto collettivo nazionale di lavoro è sempre una buona notizia; un attimo dopo ci si chiede: è stato firmato un buon contratto? 

Vediamo.

La piattaforma presentata dalle parti sindacali (FIM, FIOM e UILM) per il rinnovo del contratto collettivo scaduto il 30 giugno 2024 era costituita, tra le altre, dalle seguenti richieste:

  • Aumento della paga base di 280 euro al livello C3 (ex 5°) per la vigenza di tre anni nel periodo 2024 – 2026
  • Aumento a 700 euro dell’elemento perequativo (rispetto gli attuali € 485)
  • Eliminazione degli assorbimenti degli aumenti previsti dal CCNL per effetto della corrispondente riduzione dei superminimi individuali
  • Avvio di una fase di sperimentazione contrattuale con l’obiettivo di raggiungere progressivamente una riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali.

Il risultato finale è rappresentato dall’aumento salariale di 205 euro lordi, sempre al livello C3, con il prolungamento di un anno della durata del contratto a copertura del periodo 2025 – 2028.  Ma l’aumento effettivo è di 177 euro, perché 28 euro erano già stati erogati ai lavoratori nel giugno di quest’anno, in virtù del meccanismo di rivalutazione dei salari basato sull’Ipca in applicazione del CCNL scaduto nel 2024. E’ un aumento molto vicino a quello che era stato proposto da Federmeccanica nel corso delle trattative, pari a 170 euro in 3 anni.

Il rinnovo del CCNL firmato il 22 di questo mese prevede inoltre che il prossimo aumento sarà a al giugno dell’anno prossimo, quando saranno erogati circa 50 euro in più.

Sulle altre richieste non c’è nulla, non sulla riduzione dell’orario di lavoro, non sull’aumento dell’elemento perequativo, non sulla non assorbibilità degli aumenti contrattuali sui superminimi individuali. 

Anzi no, un miglioramento c’è, riguarda il welfare: si passa dall’attuale valore di 200 euro al nuovo di 250 euro…

Il risultato raggiunto con la firma dell’ipotesi di accordo ha provocato la reazione di alcune sigle sindacali diverse da quelle che erano sedute al tavolo negoziale le quali stanno pubblicando giudizi fortemente critici, invitando i metalmeccanici, in occasione della loro consultazione, a votare contro.

Lo Studio rimane a disposizione.

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