La legge di bilancio, composta da 1 articolo e 1.013 commi, è entrata in vigore il 1° gennaio 2022 e prevede molteplici interventi in materia di lavoro e previdenza sociale.

Trattandosi di un provvedimento legislativo molto ampio, il più importante dell’anno, si ritiene utile riassumere tutte le novità previste e trattare successivamente, in modo approfondito, gli interventi compiuti in materia di lavoro, dopo l’emanazione delle circolari attuative, o interpretative, che saranno emanate o che sono in fase di emanazione.

Inoltre, è necessario segnalare anche un altro importante provvedimento attuato con la legge di bilancio che, pur non essendo materia giuslavoristica, riguarda tutti i lavoratori: la riforma fiscale Irpef.  

Di seguito gli interventi di maggior rilievo compiuti in materia di lavoro, in particolare:

  • la riforma dei congedi di paternità, con previsione strutturale di dieci giorni di congedo obbligatorio per il padre lavoratore sulla base delle condizioni già in essere;
  • il sostegno alla maternità, attraverso la concessione di ulteriori tre mesi per le lavoratrici autonome che hanno avuto un reddito nell’anno precedente inferiore a 8.145 €;
  • la riforma degli ammortizzatori sociali, compiuta con lo scopo di uniformare e allargare il campo di applicazione rispetto alle imprese e lavoratori, attraverso una serie di interventi sull’attuale testo unico degli ammortizzatori sociali (d.lgs. 148/2015). Gli interventi riguardano: l’ampliamento della platea dei lavoratori, la modifica delle condizioni economiche, la variazione dei requisiti e delle caratteristiche dei nuovi ammortizzatori sociali;
  • la previsione, per i lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali di cui sopra, dell’obbligo di partecipazione a iniziative formative o di riqualificazione professionale, attività alle quali il lavoratore dovrà obbligatoriamente partecipare se non vorrà decadere dalla prestazione di integrazione salariale eventualmente richiesta;
  • per fronteggiare situazioni di riorganizzazione aziendale o particolare difficoltà economica, per le aziende che possono rientrare nell’ambito di applicazione della CIGS (cassa integrazione straordinaria) sulla base di quanto previsto all’art. 20 d.lgs. 148/2015, in caso di esaurimento dei trattamenti di integrazione salariale previsti possono accedere ad un ulteriore periodo di 52 settimane entro il 31/12/2023;
  • la previsione di una procedura specifica, con nuovi obblighi a carico dei datori di lavoro di aziende con un numero superiore a 250 dipendenti che intendano procedere alla chiusura di reparti autonomi con licenziamento di almeno 50 dipendenti;
  • per gli anni 2022 e 2023 viene prorogato il contratto di espansione con abbassamento della soglia dimensionale di accesso da 100 a 50 dipendenti, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese aventi un’unica finalità produttiva di servizi
  • la riforma dell’istituto della Naspi (nuova assicurazione sociale per l’impiego) attraverso l’estensione dei beneficiari e la modifica dei requisiti per l’accesso;
  • per tutti i lavoratori dipendenti, viene stabilita una riduzione dello 0,8% sui contributi previdenziali a carico dei lavoratori, che permette di ridurre ulteriormente il “cuneo fiscale”;
  • nuovi incentivi alle assunzioni, in particolare per i lavoratori provenienti da aziende in crisi, per lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale, assunzione di lavoratori in CIGS con contratto di apprendistato, sgravio totale contributivo per gli apprendisti;
  • la decontribuzione a favore delle lavoratrici madri, in via sperimentale per l’anno 2022, con riduzione del 50% dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità;
  • la riforma delle politiche attive con previsione di attività di riqualificazione professionale e formative, per i lavoratori destinatari di interventi di cassa integrazione, che saranno estese anche ai lavoratori autonomi che chiudono partita iva.
  • la riforma dei tirocini formativi, al fine di contrastare gli abusi nell’utilizzo di tale istituto, con la previsione che entro 6 mesi dall’entrata in vigore di tale provvedimento (30/06/2022), Governo e regioni siano vincolate all’emanazione di nuove linee guida secondo criteri maggiormente definiti e più stringenti degli attuali, attraverso la definizione di nuove sanzioni in capo ai soggetti che dovessero violare i nuovi criteri individuati dalle regioni;
  • l’implementazione della tutela per i lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa in regime part-time ciclico verticale. Trattasi di tutti quei lavoratori dipendenti che lavorano a giorni o settimane alterne, per i quali saranno incluse nel computo dell’anzianità contributiva anche le settimane non interessate da attività lavorativa;
  • Vengono compiuti interventi in materia di pensioni, con l’obiettivo di ottenere una maggiore flessibilità e applicare una maggiore gradualità, nell’ambito della riforma complessiva del sistema previdenziale che il legislatore si è prefissato di attuare. In particolare, viene prevista la nuova quota 102, la proroga per l’anno 2022 dell’Ape sociale, con l’ampliamento dei lavori usuranti che possono consentire l’accesso a tale strumento di previdenza e l’opzione donna, quest’ultima prorogata per l’anno 2022, prevedendo la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 per le lavoratrici autonome.

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