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La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021) si inserisce in un particolare contesto caratterizzato dalla grave emergenza epidemiologica da covid-19 e in conseguenza della quale l’Autorità ha emanato, nel corso del 2020, una serie di provvedimenti orientati al contenimento della crisi sociale ed economica. 

Proroga e rinnovi di contratti a termine (art. 1, comma 279)

Viene prorogata al nuovo termine del 31 marzo 2021 la previsione riguardante i contratti a termine introdotta dal DL n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020 e successivamente modificata dall’art. 8 DL 104/2020 del 14 agosto 2020 (c.d. decreto Agosto). 

E’ quindi possibile, entro il nuovo termine del 31 marzo, prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi, senza la necessità di applicare una delle causali di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

S sottolinea che qualora un datore di lavoro avesse già usufruito di una proroga o un rinnovo entro il precedente termine del 31 dicembre 2020, non potrà più fruire di tale istituto in quanto rimane saldo il principio per cui è possibile derogare alla normativa sui contratti a termine una sola volta.  

Estensione trattamenti di integrazione salariale (art. 1, comma 300 e ss.)

La legge di bilancio introduce nuovi periodi di integrazione salariale, differenziandoli a seconda del tipo di ammortizzatore sociale applicabile. 

In particolare, ferma restando la durata massima del trattamento di integrazione salariale a disposizione delle aziende e pari a dodici settimane, il legislatore ha stabilito una diversa collocazione a seconda che si tratti di cassa integrazione ordinaria, oppure di fondo di integrazione salariale, cassa integrazione in deroga o fondi di solidarietà bilaterale.

Le dodici settimane in questione, devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno per tutti gli altri ammortizzatori sociali. Resta confermata la disposizione per cui le settimane di integrazione salariale precedentemente richieste e autorizzate ai sensi del “Decreto ristori” (6 settimane complessive) se collocate anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputate, ove autorizzate, alle dodici settimane del presente comma. Sono ammessi a tali trattamenti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2021.

Le modalità di accesso e di pagamento delle prestazioni richieste rimangono invariate rispetto alle precedenti disposizioni e non è previsto alcun versamento del contributo addizionale.

L’Inps, attraverso il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, ha comunicato la possibilità di procedere con la presentazione delle domande con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”. Si precisa che sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi del Decreto rilancio, n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

Blocco dei licenziamenti (art. 1, comma 309)

A completamento del quadro normativo sulla situazione emergenziale in essere, con lo scopo di salvaguardare l’occupazione, la legge di bilancio conferma il divieto di licenziamento, prevedendo il blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021, sia per quanto riguarda i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, regolamentati dalla L. 604/1966, sia con riferimento ai licenziamenti collettivi, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/1991. 

Come specificato dalla norma, il divieto di licenziamento non si applica qualora tale provvedimento sia disposto a causa di cessazione definitiva dell’attività di impresa con messa in liquidazione, senza continuazione anche parziale e senza che si tratti di un trasferimento di azienda sulla base di quanto previsto all’art. 2112 c.c. 

Le deroghe al divieto di licenziamento stabilite dalla specifica norma restano le seguenti:

  • appalti il cui personale sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto 
  • licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività 
  • liquidazione dove non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano ravvisare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c. 
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuta la NASPI 
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione (nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso) 

La cessazione di un rapporto di lavoro ancorché attuata nel rispetto della norma, può comportare la perdita per il datore di lavoro di eventuali agevolazioni contributive per le quali è previsto il divieto di recesso dal rapporto di lavoro.

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Sostegno alla genitorialità (art. 1, comma 362 e ss.)

Sono introdotte nuove forme di sostegno alla genitorialità, le quali riguardano sia la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, sia la previsione di forme di sostegno economico alle famiglie. 

In particolare, per l’anno 2021, viene stabilito un maggior numero di giorni concessi a titolo di congedo obbligatorio di paternità, i quali passano da 7 giorni del 2020 a 10 giorni per il 2021, fruibili anche in via non continuativa. 

Sotto il profilo degli aiuti economici viene rifinanziato l’assegno di natalità, meglio conosciuto come bonus bebè, la cui misura viene riconosciuta per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e viene erogato e proporzionato sulla base delle nuove soglie ISEE. 

Un’ulteriore misura di sostegno economico, introdotta dal comma 365, riguarda le madri disoccupate o monoreddito, facenti parte di nuclei monoparentali con figli a carico aventi una disabilità superiore al 60%, per le quali è concesso un contributo quantificato nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Tale strumento tuttavia, per essere operativo, richiede l’emanazione di un apposito decreto interministeriale. 

Periodo di sorveglianza dei lavoratori fragili (art. 1, comma 481 e ss.)

La disciplina contenuta nell’art. 26 DL 18/2020 che riconosce il diritto per i lavoratori fragili ad assentarsi dal lavoro con la garanzia della tutela economica e normativa del ricovero ospedaliero, viene reintrodotta per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2021 sino al 28 febbraio 2021. 

A tal proposito, è necessario che il lavoratore dipendente appartenente alla categoria dei lavoratori fragili, sia in possesso della certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante la condizione di rischio dovuta a immunodepressione o altri fattori che determinano un maggior rischio di esposizione al contagio. 

Possono assentarsi sulla base di tale normativa, anche i lavoratori dipendenti in possesso dello stato di grave disabilità secondo quanto previsto dall’art. 3 L. 104/1992. 

Quest’ultimi, in alternativa all’assenza dal lavoro, hanno diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità di smart working, anche qualora ciò dovesse comportare una variazione della mansione abituale, purché sia ricompresa nella medesima categoria e livello. Viene ammessa anche l’attività di formazione professionale svolta da remoto. 

Infine, in tema di assenze e certificazioni mediche, sulla base di quanto disposto al comma 484, si segnala che dal 1° gennaio 2021, il certificato redatto dal medico curante che attesti il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva, non dovrà più contenere l’indicazione degli estremi del provvedimento dell’autorità di sanità pubblica che ha dato origine al provvedimento cautelare. 

Smart working “agevolato”

Il DL n. 183 emanato d’urgenza il giorno 31 dicembre 2020 (c.d. “milleproroghe”), all’art. 3 prevede il differimento dei termini in materia economica e finanziaria e stabilisce la proroga dello smart working semplificato sino al 31 marzo 2021. 

Come stabilito dalla normativa definita durante il periodo emergenziale, si ricorda che tramite la procedura “semplificata” è possibile utilizzare il lavoro agile anche in assenza di accordi individuali. Inoltre, nell’eventualità che si volesse utilizzare questa modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, sarà sufficiente assolvere agli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in via telematica, e comunicare in modo semplificato, sul portale Cliclavoro, l’attivazione del lavoro agile per ciascun lavoratore. 

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