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Le novità della Legge di Bilancio 2023

È iniziato l’iter parlamentare per l’approvazione della legge di bilancio per l’anno 2023: riportiamo qui le principali novità che riguardano argomenti riferiti al diritto del lavoro e della previdenza, riservandoci di approfondire le diverse tematiche all’atto della loro definizione, in quanto suscettibili di cambiamento nella discussione parlamentare.

Art 15: “Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti”

I premi di produttività (comunemente chiamati anche con il nome di premi di risultato) erogati nell’anno 2023, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, sono soggetti ad un’imposta sostitutiva del 5%, e non più del 10%, sempre nel limite di 3.000 euro lordi, garantendo così un vantaggio economico maggiore per il lavoratore. Il limite di reddito che consente l’applicazione dell’aliquota agevolata resta invariato e non deve essere superiore a 80.000 euro. Per applicare la tassazione agevolata è necessario che l’erogazione del premio sia prevista da un accordo sindacale.

I premi di produttività sono soggetti a normale imposizione contributiva. Solo per specifiche fattispecie il lavoratore e il datore di lavoro possono usufruire di una contribuzione agevolata: l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è ridotta di 20 punti percentuali per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, su una quota di erogazioni non superiore a 800 euro, e su questa somma non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

Art 52: “esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti”

Per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, è previsto l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore (di cui all’art 1, comma 121 legge 30 dicembre 2021, n. 234) del 2% per una retribuzione mensile non eccedente i 2.692,00 euro, maggiorata dei ratei di tredicesima. Se la retribuzione imponibile mensile è al di sotto della soglia di 1.538 euro, comprensivi anche in questo caso del rateo di tredicesima, l’esonero è maggiorato di un’ulteriore punto percentuale diventando quindi del 3%.

Art 57: “proroga esonero contributivo per assunzioni e decontribuzioni per imprenditori agricoli”

Al primo comma, per favorire l’ingresso stabile nel mondo del lavoro, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro pari al 100 %, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, e per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di 6.000 euro annui, per l’assunzione di percettori di reddito di cittadinanza. L’esonero riguarda le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni da contratto a tempo determinato ad indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

Vengono prorogati gli esoneri contributivi totali, con un massimo di 6.000 euro, per:

  • Giovani under 36: previsto per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni (effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023), per un periodo massimo di 36 mesi
  • per l’assunzione femminile, sono estese al 2023 le disposizioni di cui all’art 1 comma 16 della legge 178/2020, ovvero le agevolazioni per l’assunzione di donne svantaggiate: 12 o 18 mesi di esonero (a seconda che si tratti di tempo determinato o indeterminato) per le donne che possiedono una di queste caratteristiche:
    • almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi
    • Di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi
    • Di qualsiasi età e prive di impiego da almeno 6 mesi e che risiedono in un’area svantaggiata o assunte in un settore economico caratterizzato da una accentuata disparità occupazionale di genere.

Infine, si proroga fino al 31 dicembre 2023 la misura prevista dall’art. 1, comma 503, della legge 160/2019, ovvero l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per gli agricoltori under 40 nei primi due anni di attività.

 

Art 64: “Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali”

È previsto l’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale oltre il limite dei 5.000 euro, purché entro il limite complessivo di 10.000 euro annui; potranno avvalersi di questa nuova disposizione le aziende agricole, alberghiere e le strutture ricettive operanti nel settore turistico che occupano fino a 10 lavoratori. Viene eliminato inoltre il riferimento all’utilizzo del contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 8 bis dell’art 54 bis del DL 50/2017, ora abrogato.

Anche le aziende agricole possono utilizzare, per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare, prestazioni di lavoro occasionale qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

 

Art 65: “Assegno unico”

Per il 2023 è previsto un aumento degli importi dell’assegno unico: sarà maggiorato del 50% per il primo anno di vita del bambino. Tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei famigliari composti da tre o più figli, per ciascun figlio, e fino ai 3 anni di vita del bambino, per i livelli ISEE fino a 40.000 euro. Inoltre, viene resa stabile la maggiorazione prevista per i figli disabili maggiorenni fino a 21 anni, introdotta nella scorsa legge di bilancio per il 2022.

 

Art 66: “Congedo parentale”

Per il 2023 si prevede che uno dei mesi di congedo parentale per la madre lavoratrice, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino, sia indennizzato all’80% della retribuzione imponibile, invece che al 30% come previsto dal decreto 105/2022, modificativo dell’art 34 del decreto 151/2001.

Ricordiamo che, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs, 105/2022, per i periodi di congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi.

In materia previdenziale

Art. 53: Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata e flessibile

In via sperimentale per l’anno 2023 viene introdotto un diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità minima contributiva di 41 anni.

Tale prestazione prende il nome di “pensione anticipata flessibile” ed i requisiti richiesti devono maturare entro il 31 dicembre 2023.

L’importo della pensione così conseguita non potrà essere superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS per un periodo intercorrente tra la data di decorrenza fino alla data da cui matura il diritto alla pensione anticipata ordinaria.

Il trattamento pensionistico con quota 62+41 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo; è cumulabile con i soli redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro all’anno.

Per i lavoratori del settore privato la decorrenza della “pensione anticipata flessibile” ci sarà dopo che saranno trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

 

Art. 54: Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori

I lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, se rimangono in servizio e non si avvalgono della facoltà di accedere alla prestazione pensionistica, possono rinunciare all’accredito contributivo dei contributi a proprio carico che, pertanto, non saranno versati all’INPS con esonero di ogni obbligo a carico del datore di lavoro.

Tale esonero decorre dalla prima scadenza utile per il pensionamento previsto con le regole della pensione anticipata flessibile. Dalla medesima data la quota di contributi non versati viene corrisposta interamente al lavoratore.

La disciplina attuativa di detta disposizione sarà stabilità dal Ministero del Lavoro di concerto con quello all’Economia.

 

Art. 56: Opzione donna

Per il 2023 resta l’opzione donna per le donne che al 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e che abbiano un’età anagrafica di 60 anni, ridotti di un anno per ogni figlio, fino al massimo di due.

L’opzione può essere esercitata alle seguenti condizioni:

  • La lavoratrice, al momento della richiesta e per i sei mesi precedenti deve assistere il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità
  • La lavoratrice ha una riduzione della capacità lavorativa accertata in misura pari o superiore al 74%
  • Si tratta di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Per queste lavoratrici il requisito anagrafico richiesto è di 58 anni, indipendentemente dal numero dei figli.

Su questa norma sono stati annunciati emendamenti.

Cosa manca nel disegno di legge di bilancio per il 2023

Il Governo non ha confermato i provvedimenti intervenuti nel corso del 2022 per consentire l’erogazione, fino all’importo di € 3.000 per ogni lavoratore ed esente da imposizione fiscale e previdenziale, a titolo di fringe benefit ai sensi del 3° comma dell’art. 51 TUIR, comprensivo del c.d. “bonus bollette”.

A decorrere dunque dal 1° gennaio 2023, in assenza di eventuali successivi provvedimenti, il tetto dei fringe benfit costituiti dall’erogazione di beni e servizi sotto forma di buoni spesa o buoni carburante, torna ad essere esente da IRPEF nel limite di un importo di € 258,23.

Lo studio rimane a disposizione. 

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