Bonus carburante 17 03 23

Nella news del 13 gennaio scorso reperibile sul sito di About Labour era riportata la notizia riferita alla possibilità per il datore di lavoro di erogare un bonus carburante ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Tale agevolazione era stata introdotta per l’anno 2023 dal Dl 5/2023 che, all’art. 1, stabiliva quanto segue:

“Il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non  concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore  a euro 200 per lavoratore.” Tuttavia, con la legge di conversione 10 marzo 2023, n. 23 pubblicata sulla G.U. del 15 marzo 2023, il testo originario è stato modificato con la seguente integrazione:“L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.

Dunque, nel corso del dibattito parlamentare, il testo originario è stato modificato e approvato in fase di conversione alla Camera dei deputati lo scorso 21 febbraio, per essere definitivamente convertito al Senato con l’integrazione sopra riportata. La conseguenza di questa modifica comporta che il valore dei buoni benzina corrisposti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è escluso dalla formazione del reddito ai fini fiscali ma non dall’imponibile contributivo. Si tratta di una novità che rende meno appetibile l’erogazione dei buoni carburante in quanto la loro elargizione, che può essere anche ad personam e disposta volontariamente senza il vincolo di obblighi contrattuali, comporta che i datori di lavoro devono tener conto di un costo aggiuntivo superiore al 30 per cento. Per permettere quindi ai dipendenti di ricevere il buono carburante nel limite massimo previsto dall’attuale normativa, i datori di lavoro dovranno versare una cifra stimata tra i 70 e gli 80 euro di oneri previdenziali comprensivi di quelli a carico dei dipendenti. 

Resta fermo il limite di esenzione dai redditi da lavoro dipendente stabilito dal 3° comma dell’art. 51 TUIR per cui, entro la soglia di 258,23 euro è possibile corrispondere buoni carburante  in totale esenzione. E’ pur vero che alcuni contratti collettivi, per esempio, il CCNL metalmeccanici industria, sfruttano questo plafond per consentire alle aziende di mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200 euro fatte in esenzione fiscale e contributiva proprio ai sensi del 3° comma citato. 

Permane un dubbio: considerato che l’art. 1 della legge di conversione n. 23/2023 si apre con la seguente espressione: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR” e tenuto conto che tale riferimento richiama la circostanza per la quale se il valore dei buoni carburante è superiore al limite di 200 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito, cosa succede se un’azienda volesse corrispondere buoni carburante per un valore complessivo, per esempio, di 400 euro?

E’ possibile ritenere, anche sulla base del parere rilasciato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e del Senato del 16/02/2023 relativamente al d.l. 5/2023 con il quale viene ribadito il concetto per cui occorre considerare in modo separato il limite di cui all’art. 51 c. 3 TUIR di € 258,23 rispetto a quello introdotto con il d.l. 5/2023 di € 200, che sia da considerare totalmente esente il valore erogato nel limite di 258,23 euro e la differenza, pari a 141,77 euro diventerebbe imponibile “solo” sotto il profilo contributivo. In sostanza, la quota di esenzione di € 258,23 resterebbe distinta, mentre gli ulteriori importi erogati a titolo di buoni carburante sarebbero da imputare sempre a imposizione contributiva e a ritenute fiscali solo in caso di superamento del limite di € 200 euro, per l’importo complessivamente erogato.

Tuttavia, al fine di dirimere i dubbi emersi in sede di conversione del decreto, si rimane in attesa di un chiarimento da parte degli enti preposti.   

Lo studio rimane a disposizione. 

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