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Il welfare aziendale comprende l’erogazione di beni e servizi esclusi dal reddito da lavoro dipendente e quindi non assoggettati a contributi ed imposte, secondo quanto disposto dall’art. 51 TUIR.

In tema di welfare aziendale, i fringe benefit sono rappresentati da retribuzione in natura e, in quanto tale, vanno assoggettati alle trattenute fiscali e contributive. Tuttavia, anche per essi, esiste una soglia di esenzione stabilita in € 258,23 per ogni anno fiscale. Questo limite rappresenta pertanto la soglia entro la quale non si applica alcun tipo di trattenute.

Per il 2023, è tuttavia possibile godere di fringe benefit per un diverso limite di esenzione, stabilito nel valore massimo di € 3.000, con la possibilità di ricomprendere entro questa somma quelle “erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche per l’acqua, la luce ed il gas”.

La soglia di esenzione goduta nel limite massimo di € 3.000 si applica ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico.

Vale la pena di ricordare che in linea generale i figli sono considerati a carico se percepiscono redditi fino a € 2.840,51, mentre per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito è elevato a € 4.000 e tali condizioni devono essere verificate al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, per l’anno in corso, la verifica andrà effettuata alla data del 31 dicembre 2023.

Un’ultima importante annotazione: come precisato dall’AdE con la circolare n. 35/E/2023 i benefici fiscali di cui ai fringe benefit nel limite di € 3.000 possono essere riconosciuti ai lavoratori ad personam, tramite erogazioni individuali.

Un’ulteriore novità per il 2023 è rappresentata dai “buoni benzina” che rientrano nel regime di esenzione con le medesime regole appena richiamate (€ 258,23 in favore della generalità dei lavoratori, ovvero € 3.000, per il solo anno corrente, a beneficio di quelli con figli a carico).

E’ peraltro possibile, solo per quest’anno, corrispondere i buoni carburante in aggiunta ai limiti suddetti. In tale ipotesi essi sono assoggettati alle trattenute contributive INPS ma non a quelle fiscali.

Considerato quanto scritto, fino alla fine del corrente anno si potranno erogare, anche congiuntamente, buoni carburante interamente esenti nei limiti già richiamati e buoni carburante aggiuntivi nel limite di € 200 assoggettati ai contributi previdenziali.

Il welfare aziendale non si esaurisce con le erogazioni sopra richiamate, in quanto esso comprende un’ampia pluralità di beni e servizi finalizzati al benessere sociale.

Con la locuzione welfare aziendale si intendono infatti erogazioni offerte dal datore di lavoro ai propri dipendenti, con l’obiettivo di offrire risposte alla necessità di ottenere servizi a sostegno della conciliazione vita-lavoro, del reddito familiare e a sostegno della genitorialità.

In particolare, esso non si configura mai come reddito da lavoro dipendente quando comprenda i beni ed i servizi indicati al 2° comma, lettere da f a f-quater dell’art. 51 TUIR.

E’ interessante quindi ripercorrere l’elencazione di tali beni e dei servizi rientranti nel concetto di welfare e sempre esenti da imposte e contributi.

  • Alla f) sono previste le erogazioni per opere e servizi con specifica finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto
  • Alla f-bis) sono comprese le somme, i servizi e prestazioni erogati con finalità didattiche e di istruzione
  • Alla f-ter sono comprese le somme per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, erogate anche sotto forma di somme a titolo di rimborso spese
  • Alla f-quater sono compresi i contributi e i premi versati per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

Tutte queste prestazioni sono esenti da limiti, ma la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti a favore della generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, a prescindere dalla circostanza che, in concreto, nella seconda ipotesi, ne usufruiscano solo alcuni.

Per esempio, un’azienda che volesse favorire la crescita professionale o culturale dei propri dipendenti, potrebbe decidere di farsi carico delle tasse universitarie dei lavoratori che manifestassero l’intenzione di iscriversi ai corsi di laurea.

Più in generale, attraverso l’adozione di un piano di welfare un datore di lavoro potrebbe offrire somme, beni o servizi articolati in modo tale da corrispondere alle richieste dei dipendenti, attraverso un’ampia offerta, come ad esempio, le seguenti:

  • Assistenza sanitaria
  • Libri scolastici a favore dei figli
  • Retta per asilo nido, scuola materna e centri estivi
  • Prestazioni di assistenza per familiari anziani non autosufficienti
  • Tasse universitarie
  • Acquisto di pc, laptop, tablet per i figli studenti
  • Corsi di lingua, informatica, musica e altre opere e servizi aventi finalità ricreativa, educativa e di istruzione, anche attraverso l’acquisto di smartbox a favore dei dipendenti e dei loro familiari
  • Beni e servizi in natura nel limite di un valore di € 258,23, elevato ad € 3.000 per i dipendenti con figli a carico (per il 2023)
  • Buoni carburante, soggetti a contribuzione previdenziale ma non fiscale (art. 1, c. 1 dl 14 gennaio 2023 n. 5, conv dalla legge 10 marzo 2023 n. 23)

L’erogazione del welfare aziendale, tanto più è articolata tanto più può richiedere l’adozione di un piano, realizzato nella forma di un regolamento, che riporti le modalità e le condizioni di fruizione dei benefit offerti. Ovvero, come nell’esempio sopra citato, se un’azienda volesse incentivare lo studio come condizione per elevare il livello di professionalità dei propri dipendenti, potrebbe identificare una sola categoria omogenea di lavoratori a cui corrispondere welfare, facendosi carico delle rette scolastiche e delle tasse universitarie a tutti coloro che decidessero di intraprendere un percorso di studio.

Lo studio rimane a disposizione.

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