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Misure fiscali per il welfare aziendale: chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con la circolare n. 35/E, l’Agenzia delle Entrate interviene per fornire alcuni chiarimenti riguardo l’art. 12 del DL 155/2022, che dispone, come già approfondito nella nostra newsletter del 7 ottobre 2022, un aumento della soglia di esenzione dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente fino al limite complessivo di 600 euro.

La normativa introdotta dal Decreto Aiuti bis, avente come finalità l’adozione di misure rivolte a contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale e il contrasto all’emergenza idrica, ha previsto, oltre all’innalzamento del limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati da 258.23 a 600 euro, l’inclusione tra i fringe benefit concessi ai lavoratori delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’ambito oggettivo dell’art 51, comma 3, del TUIR viene derogato solo per il periodo di imposta del 2022, riguardo sia al nuovo limite di esenzione, sia all’ampliamento delle tipologie dei fringe benefit concessi al lavoratore. L’ambito soggettivo invece rimane quello individuato dall’art 51: i lavoratori beneficiari della disposizione in commento sono quelli già individuati in base al predetto articolo, ovvero i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art 51 del TUIR.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce la nozione di allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche, riconoscendo una semplificazione degli oneri documentali richiesti per le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche dei dipendenti. Sono ammesse, infatti, al beneficio fiscale le fatture intestate, oltre che al dipendente, anche a coniuge o ai suoi familiari. Si ritiene quindi che le utenze “domestiche” debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che gli stessi abbiano o meno stabilito la loro residenza o domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le spese. La giustificazione della spesa può essere rappresentata anche da più fatture ancorché intestate al coniuge o ai suoi familiari.

A tal riguardo, essendo la misura agevolativa inerente ad uno specifico tipo di spesa, la circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione della somma rimborsata, potendo in alternativa acquisire una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con il quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso.

La circolare in questione, inoltre, specifica che la deroga in questione non comporta alcuna modifica relativamente al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma; quindi, nel caso in cui il valore dei beni o servizi prestati al dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, sia superiore al limite dei 600 euro, sarà assoggettato a tassazione l’intero importo corrisposto, e non solo la parte eccedente tale limite. Rimane quindi invariato il regime previsto dalla disciplina dell’art. 51, comma 3, del TUIR, in quanto la deroga prevista dal Decreto Aiuti bis riguarda solo il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit, e non la modalità di tassazione.

 

I rapporti con il bonus carburante

La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce, infine, chiarimenti in merito al rapporto tra i fringe benefit di cui al decreto Aiuti bis e il bonus carburante chiarendo che quest’ultimo rappresenta un’agevolazione diversa e autonoma: i beni e servizi erogati nel periodo di imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme di altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Inoltre, rimane fermo anche per il bonus carburante il principio espresso dall’art. 51 comma 3, secondo il quale se il valore dei buoni erogati supera i 200 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

La stessa regola si applica anche per quei lavoratori che hanno scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in questione o con i fringe benefit: qualora vengano superati i limiti massimi previsti, l’intero importo sarà soggetto a tassazione ordinaria, e non al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.

Il quarto decreto aiuti varato dal Governo il 10 novembre, ha previsto un ulteriore innalzamento dei flexible benefit a 3.000 euro.

Su tale ampliamento sarà dedicata una specifica news.

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