La Legge di bilancio 2025, L. 207/2024, rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF, già prevista per il 2024.
Nello specifico sul reddito
imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni
di reddito:
–
Fino a 28.000 euro l’aliquota è del 23%
–
Oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro è del
35%
–
Oltre i 50.000 euro è del 43%
La detrazione base pari a 1995
Euro prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 15.000 Euro viene
confermata anche per il 2025.
Ai fini della riduzione del cuneo
fiscale, la misura adottata fino al 31/12/2024 di esonero parziale del
contributo IVS a carico del lavoratore, per i titolari di un reddito imponibile
fino a 35000 Euro, viene sostituita da una misura fiscale che assume due forme:
quella di bonus e di detrazione.
Il bonus fiscale
Si tratta di una somma, che non
concorre alla formazione del reddito, riconosciuta ai lavoratori dipendenti,
con reddito complessivo non superiore a 20.000 Euro.
L’ammontare di tale bonus si
determina applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:
-7,1% al reddito di lavoro
dipendente non superiore a 8.500 Euro (bonus max 603,5 Euro)
-5,3% al reddito di lavoro
dipendente superiore a 8.500 euro ma inferiore o uguale a 15.000 (bonus da
450,5 Euro a 795 Euro)
-4,8% al reddito di lavoro
dipendente superiore a 15.000 euro ma
inferiore o uguale a 20.000 Euro (bonus da 720 Euro a 960 Euro)
Ulteriore
detrazione fiscale
Si tratta di una detrazione
fiscale aggiuntiva per i redditi da lavoro dipendente (esclusi quelli da
pensione) superiori a 20.000 Euro ma inferiori a 40.000 Euro.
E’ un importo fisso pari a 1.000
Euro che deve essere rapportata al periodo di lavoro (2,74 euro al giorno).
La detrazione è riconosciuta in
tale misura piena per i redditi superiori a 20.000 Euro ma inferiori a 32.000
Euro, oltre i 32.000 Euro è ridotta in proporzione all’incremento del reddito,
fino ad esaurirsi al raggiungimento di un reddito pari a 40.000 Euro.
Il bonus e la detrazione sono
riconosciute in via automatica dai sostituti all’atto dell’erogazione delle
retribuzioni verificando, in sede di conguaglio, la spettanza delle stesse.
Il bonus e la detrazione sopra
esposti verranno riconosciute dal sostituto d’imposta senza una preventiva
indicazione da parte del lavoratore.
Nel caso in cui in sede di
conguaglio tali somme risultassero non spettanti, il datore di lavoro dovrà
recuperarle trattenendo nel cedolino del dipendente l’importo non dovuto.
Se la somma da recuperare fosse
superiore a 60 Euro questa verrà trattenuta in 10 rate a partire dal cedolino
di conguaglio.
Trattamento
Integrativo
Rimangono invariate le condizioni di applicazione del trattamento integrativo di 1.200 Euro (ex Bonus Renzi).
Lo Studio riamane a disposizione.