24 09 2021

In data 22 settembre è entrato in vigore il decreto-legge n. 127/2021 che disciplina l’applicazione della certificazione verde (Green pass) nei luoghi di lavoro.

Il decreto citato prevede, dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (termine ipotetico di cessazione dello stato di emergenza), l’obbligo per chiunque svolga un’attività lavorativa di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

Si ricorda che il Green pass si ottiene:  

  • successivamente alla somministrazione della vaccinazione anti COVID 19 (in Italia rilasciato sia dopo la prima dose che al termine del ciclo vaccinale);
  • dopo essere risultati negativi al test antigenico rapido o molecolare;
  • dopo essere guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi;

Entro la già menzionata data del 15 ottobre i Datori di Lavoro dovranno definire le “modalità operative per l’organizzazione delle verifiche” che potranno essere anche “a campione”. Con atto formale si dovranno designare i soggetti incaricati delle verifiche e le modalità operative per effettuarle. Ulteriori dettagli saranno contenuti nelle Linee Guida a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, di prossima emanazione.

Come anticipato con la precedente “news”, il d.l. 127/2021 introduce uno specifico sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori che, al momento dell’accesso, o del controllo, siano privi del Certificato Verde o si rifiutino di esibirlo. In tal caso i lavoratori sono considerati come assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e non possono accedere ai luoghi di lavoro. Nel caso in cui, invece, i lavoratori effettuino l’accesso nei luoghi di lavoro in assenza di green pass, è prevista una sanzione amministrativa di un importo compreso tra € 600 ed € 1.500 oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Anche i datori di lavoro saranno soggetti a tale sistema sanzionatorio, di importo compreso tra € 400 ed € 1.000, nel caso in cui:

  • omettano il controllo del Green Pass;
  • non adottino le misure organizzative per la verifica del Green Pass entro il 15 Ottobre p.v.;
  • consentano l’accesso ai luoghi di lavoro a lavoratori privi di Green Pass;

Se è pur vero che tali ricadute nei confronti dei lavoratori che non possiedono il Green pass non comportano l’applicazione di sanzioni disciplinari, diverso è il caso di coloro che eludono i controlli o violino intenzionalmente gli obblighi di legge: in questi casi scatta il potere in capo al Datore di Lavoro di sanzionare i dipendenti che si rendano responsabili tali condotte, fino al punto di denunciare presso l’autorità giudiziaria quelle relative alla falsificazione o all’alterazione del certificato.

Altro elemento che ci preme sottolineare riguarda la nozione di “luogo di lavoro”: il domicilio del lavoratore presso il quale viene svolta l’attività lavorativa nella modalità dello smart working non rappresenta un’alternativa all’assenza della certificazione verde, dovendo in ogni caso sussistere un interesse organizzativo compatibile con le esigenze del datore di lavoro.

In seguito alle molteplici richieste già pervenute in merito all’ organizzazione dei controlli all’interno delle aziende, nell’attesa della pubblicazione delle linee guida che ne definiranno il quadro normativo, si ritiene utile segnalare una serie di provvedimenti normativi già emanati (DPCM del 17 giugno 2021, Provv. Garante della Privacy del 22 luglio, D.Lgs. 105/2021) che lasciano intendere che non sia ammissibile per i datori di lavoro effettuare la raccolta dei dati sensibili contenuti nella certificazione verde, compreso le date di scadenza dei Green pass in possesso dei lavoratori, in quanto consentirebbero di identificare l’evento che ha dato diritto di ricevere il Green Pass e conoscere informazioni, seppur indirettamente, attinenti alla salute ed alla sfera privata del lavoratore.

Questo rigore confligge con la ratio nella normativa: da un lato l’estensore del provvedimento pone l’obiettivo di garantire la salute dei lavoratori obbligandoli ad esibire la certificazione verde, dall’altro “spunta” gli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile esercitare i controlli necessari senza che il datore di lavoro si trovi ingolfato nei tempi indispensabili per effettuarli. Per tale ragione, la disponibilità data dal dipendente nel comunicare la validità del proprio certificato avrebbe potuto costituire uno strumento utile a selezionare la platea di coloro che sarebbero stati esposti al controllo, riducendone il numero.

Tuttavia, il problema temuto dalle aziende è un altro: c’è il rischio di subire l’assenteismo provocato dai dipendenti contrari ad esibire la certificazione verde. E’ facile prevedere che saranno coloro i quali, non avendo fatto il vaccino, dovrebbero effettuare un test molecolare o antigenico rapido secondo le disposizioni in vigore, con oneri a proprio carico. Considerata la scarsità di manodopera, soprattutto in certi contesti produttivi, i datori di lavoro temono di subire ripercussioni sotto il profilo organizzativo laddove venissero a mancare contestualmente più dipendenti.

Raccogliendo pareri e suggerimenti dai luoghi di lavoro pare convincente la soluzione che vede il datore di lavoro disponibile a partecipare, per una parte, ai costi sostenuti dai dipendenti per effettuare i test; tuttavia, per non creare differenze di trattamento con i dipendenti vaccinati o guariti dal COVID-19, si metterebbe a disposizione dell’intera platea di lavoratori un benefit che abbia le caratteristiche di elemento non imponibile ai sensi del 2° comma dell’art. 51 del TUIR (somme non costituenti reddito da lavoro dipendente). In tale ipotesi il valore offerto potrebbe essere di circa 150 euro, corrispondenti alla metà della spesa che i lavoratori dovrebbero sostenere per effettuare i tamponi dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

In attesa di ulteriori chiarimenti e nel tentativo di fornire un utile supporto si allega alla presente un un fac simile di avviso da appendere nelle bacheche aziendali.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore eventuale confronto

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