Arrivati in prossimità del 15 ottobre, giorno a partire dal quale è previsto l’obbligo di possesso del certificato verde (Green pass) nei luoghi di lavoro, in attesa di eventuali possibili interventi di chiarimento, vengono proposti alcuni strumenti per le aziende per la definizione del piano di controlli aziendali ai sensi del 5° comma dell’art. 3 del DL 127/2021, anche in considerazione del fatto che le verifiche dei Green pass, secondo l’espressione utilizzata dall’estensore della norma, possono avvenire “anche a campione”.

Il primo strumento che viene fornito in allegato è un documento che illustra un’ipotesi di procedura di verifica del Green Pass da pubblicare in azienda, in modo tale che i lavoratori siano informati sulle modalità con cui vengono compiute le verifiche dei certificati. (Allegato A).

Pur essendo stato previsto che le verifiche possano essere compiute anche “a campione”, si ritiene che esse debbano coinvolgere tutti i lavoratori dipendenti, in modo tale che il controllo a campione non diventi un espediente per evitare la verifica nei confronti di alcuni. A tal fine, è possibile effettuare la nomina di più responsabili addetti al controllo (es. uno per reparto o ufficio, oppure uno ogni dieci lavoratori) in modo tale da agevolare le operazioni di verifica.

Sempre nell’ambito di tali operazioni, con l’obiettivo di fornire un’adeguata dimostrazione alle autorità in caso di controllo, si ritiene opportuno creare un registro dove indicare il nominativo del responsabile incaricato ai controlli, con la lista dei lavoratori a lui assegnati per le verifiche dei certificati, inserendo una “X” nella colonna relativa alla data della verifica in corrispondenza della riga relativa al nome del lavoratore in ingresso (Allegato B).

Per quanto stabilito dal Decreto-legge di prossima pubblicazione, così come anticipato dagli organi di informazione, “in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative”, è possibile ipotizzare che il datore di lavoro abbia la facoltà di anticipare i controlli relativi al possesso della certificazione verde, qualora siano presenti particolari esigenze organizzative legate allo svolgimento dell’attività. Si rimane in attesa dell’emanazione del Decreto e di eventuali chiarimenti in merito. 

Allo scopo di fornire un supporto completo, si rendono disponibili anche i seguenti documenti:

  • l’informativa per il trattamento dei dati personali ottenuti mediante la verifica del Green pass da consegnare anche in modalità telematica a ciascun lavoratore (Allegato C);
  • la delega necessaria per incaricare i responsabili adibiti allo svolgimento delle verifiche dei Green pass (Allegato D);
  • il modello con il quale il datore di lavoro può comunicare al lavoratore l’assenza ingiustificata in seguito all’esito negativo alla verifica del Green pass (Allegato E).

Considerando che il legislatore, nell’introdurre l’obbligo di un piano di controllo dei Green pass nei luoghi di lavoro non ha stabilito una linea guida applicabile a livello generale per tutto il settore privato, anche in ragione del fatto che ogni azienda presenta le proprie particolarità sotto il profilo organizzativo, è ragionevole ritenere che ciascuna realtà aziendale abbia la possibilità di personalizzare l’organizzazione delle operazioni di verifica secondo la propria struttura, purché le operazioni vengano compiute nel rispetto della legge e sia possibile dimostrare agli organi di controllo che le operazioni di verifica sono rivolte nei confronti della generalità dei lavoratori presenti in azienda.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento

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